Home Reclutamento Scorrimento graduatorie: norme che si contraddicono

Scorrimento graduatorie: norme che si contraddicono

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Come saranno scorse  le graduatorie ad esaurimento e quelle di merito del concorso nelle imminenti immissioni in ruolo? E come saranno disposti i recuperi di posti cui si riferisce ribaditi la recente nota Miur a corredo delle Istruzioni operative?
Come sappiamo  il Testo Unico (art. 399 comma 1) prevede l’attribuzione dei ruoli al 50% tra Gae e Gm.
Le istruzioni  dello scorso anno  stabilirono la non compensazione del concorso 2012 rispetto ai posti dati alle Gae e il mancato scorrimento delle graduatorie di merito, ma il DM n. 356 del 23 maggio 2014, suscitando tante polemiche,  ha stabilito invece lo scorrimento oltre i posti a bando del concorso 2012, estendendo anche agli idonei non vincitori la possibilità di entrare di ruolo.
Il Decreto in via di emissione per le immissioni in ruolo 2014/2015 nell’all. A dice: “A.4 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti.”
Questo punto A4 delle nuove istruzioni operative coincide sostanzialmente con il punto A.5 di quelle del 2013-4, ma è stata completamente omessa la dicitura; “Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999.”
Non è un particolare irrilevante perché ciò  potrebbe autorizzare gli Ambiti Territoriali a non usare le Gm del ’99 e ’90 in caso di concorso del 2012 non  bandito. Si tratta dunque di una grave lacuna.
Al Punto A.5 dell’Allegato A si legge: “A.5 Il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre 2014 in quanto il 31 agosto 2014 è festivo, nel limite massimo dei posti messi a concorso.
Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso, gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo.
E qui confliggono due  norme. Da una parte il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che “i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.” e il Testo Unico (art. 399 comma 1),  che prevede l’attribuzione dei ruoli al 50% tra Gae e Gm.
Dunque se i posti destinati al concorso saranno in numero maggiore dei posti messi a bando, questi verranno attribuiti agli idonei presenti in graduatoria del concorso non vincitori secondo la disposizione prevista dal DM 356 di maggio. Inoltre la disposizione è chiara: le eventuali compensazioni sono disposte a partire dall’anno scolastico 2014/2015, ma riguardano, ove possibile, le immissioni dell’anno precedente.
“A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.”
Il “recupero” è dunque relativo alle precedenti operazioni di assunzione per l’anno 2013/2014. Su questo punto va detto che il Testo Unico, a cui tanti idonei si appellano chiedendone il suo rispetto, oltre alle immissioni in ruolo 50% concorso e 50% Gae, prevede i recuperi anche per gli anni in cui non siano stati banditi i concorsi nel caso fosse esaurita la precedente gm del 99. E’ infatti scritto nel Testo Unico all’art. 399 comma 2:  “Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.”
Tuttavia un altro aspetto completamente trascurato mette una seria ipoteca sulla legittimità dello scorrimento su graduatorie composte da molti idonei non abilitati. Va infatto ricordato che questa procedura concorsuale, a differenza delle precedenti del ’99 e ’90, non è abilitante in conformità al D.I. n. 460 del ’98, dunque successivo al Testo Unico e mai abrogato, che ha previsto si la partecipazione dei docenti solo laureati entro il 2003-4, ma dispone all’art. 5, ripreso anche dal bando del concorso 2012, l’abilitazione solo per coloro che risulteranno vincitori del concorso e quindi classificati entro i posti a bando.
Va detto che il Miur ha sorvolato su questo vincolo, considerando che a causa di rinunce dei classificati entro i posti a bando ci possano essere scorrimenti “naturali” tali da far rientrare nei posti a bando anche un candidato classificatosi oltre tali posti.
Ma tecnicamente, come avviene da sempre per tutti i concorsi pubblici, questo candidato può essere considerato a tutti gli effetti un vincitore se lo scorrimento avviene per rinuncia dei candidati che lo precedono. Lo stesso non può invece dirsi per i docenti che seguono e su cui si operano scorrimenti “forzati” per decreto. Quindi i candidati idonei ma non abilitati, non possono essere considerati vincitori di concorso e dunque abilitati, come per altro ha stabilito anche una recente sentenza che nega l’abilitazione agli idonei partecipanti al concorso soltanto con la laurea.
Questo aspetto non secondario è stato trascurato anche dal recente DM 356 che ha disposto gli scorrimenti, ma non ha riconosciuto l’abilitazione agli idonei che infatti non hanno avuto accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto. Ne consegue che sarebbero illegittime le immissioni in ruolo per scorrimento “forzato” di idonei non abilitati e che, per evitare contenziosi, si dovrebbero invece scorrere le graduatorie di merito, immettendo in ruolo solo i candidati già abilitati e saltando gli idonei non già abilitati.
Tirando le somme di questa complessa questione, che sicuramente sarà foriera di nuovi contenziosi, a quanto pare,  se nell’aliquota destinata al concorso 50% sono già state soddisfatti tutti i vincitori (come da allegato 1 al DDG 2012), nelle prossime immissioni  si procederà ad assegnare quei posti non alla GaE come sarebbe logico, ma agli idonei del concorso 2012. Abilitati o no.