In un passo decisivo verso la piena inclusione scolastica, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha approvato, in data 11 febbraio 2026, le nuove “Indicazioni operative per l’accesso in classe di professionisti sanitari”. Il documento mira a uniformare le procedure nelle scuole italiane, assicurando che il diritto alla salute e quello all’istruzione viaggino di pari passo, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli istituti.
Secondo le nuove direttive, l’accesso dei professionisti sanitari (incaricati nell’ambito di piani terapeutici o riabilitativi) deve essere consentito esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tuttavia, tale atto è configurato come un atto dovuto: il Dirigente deve limitarsi a verificare la regolarità e la completezza della documentazione, senza poter entrare nel merito clinico o terapeutico dell’intervento.
Un punto di rottura fondamentale con alcune prassi del passato riguarda il sistema dei consensi: l’autorizzazione non può essere subordinata al parere di altri soggetti. In particolare, è stata dichiarata non conforme la richiesta di consenso ai genitori degli altri alunni o l’assenso dei docenti della classe.
Sebbene il veto di terzi sia escluso, l’istituzione scolastica ha l’obbligo di fornire una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori della classe. Tale comunicazione ha però una natura esclusivamente informativa e non può in alcun modo condizionare l’accesso del professionista.
Per quanto riguarda la condotta all’interno dell’istituto, al professionista sanitario è richiesta una dichiarazione di impegno al rispetto della privacy. In particolare, il sanitario si impegna a non interagire con altri alunni e a operare sempre in presenza del docente di classe.
Le scuole hanno la facoltà di definire tempi certi per la gestione delle richieste, che non devono comunque superare i 20 giorni solari dalla presentazione dei documenti. Tuttavia, il Garante sottolinea l’importanza della continuità terapeutica: in casi di osservazione urgente o interventi sanitari indifferibili, la scuola è tenuta a consentire l’accesso anche in deroga ai termini ordinari.
Il progetto terapeutico presentato dal professionista deve contenere finalità, orari e modalità operative, ma deve essere gestito con flessibilità per adattarsi all’evoluzione dei bisogni dell’alunno. Sebbene le scuole possano concordare calendari programmati per esigenze organizzative, ciò non deve mai tradursi in un diniego o in una limitazione sostanziale dell’intervento.
Infine, le nuove linee guida vietano alle scuole di richiedere autodichiarazioni sul casellario giudiziale ai professionisti sanitari incaricati, semplificando l’iter burocratico. Tutti i regolamenti d’istituto dovranno ora essere adeguati per eliminare procedure ostative, garantendo così il rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
LE INDICAZIONI