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Scuola, nuove regole disciplinari: cosa cambia per gli studenti

Francesco Di Palma

Il tema della disciplina scolastica è tornato al centro del dibattito con un decreto che ha introdotto modifiche importanti nello statuto delle studentesse e degli studenti. Il documento riafferma la scuola come comunità fondata sui valori democratici e sul rispetto reciproco.
Tra i punti toccati spiccano quelli legati ai doveri degli studenti, alle modalità di intervento degli organi scolastici e alle nuove tipologie di provvedimenti disciplinari che si propongono finalità educative e di responsabilizzazione.

Regolamento e responsabilità individuale

Il decreto 134 del 25 settembre 2025 specifica che ogni istituto deve adottare un regolamento interno che elenchi le mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti a irrogarle. Il decreto ribadisce che la responsabilità è individuale: nessuno può essere sanzionato senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.
Le infrazioni non incidono sugli apprendimenti disciplinari, ma si riflettono esclusivamente sul voto di condotta. I provvedimenti hanno una chiara funzione educativa, volta a ristabilire rapporti corretti all’interno della comunità e a recuperare lo studente tramite attività sociali o culturali.

Organi competenti e tipologie di sanzione

Il decreto distingue la competenza dei diversi organi:
Consiglio di classe, per gli allontanamenti temporanei fino a 15 giorni.
Consiglio d’istituto, per gli allontanamenti superiori a 15 giorni, l’esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all’esame di Stato.
Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità e ispirate ai principi di gradualità e riparazione del danno.

Allontanamenti fino a 15 giorni

L’allontanamento dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni.
Fino a due giorni: Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, le attività da svolgere. Lo studente deve eseguire le disposizioni all’interno della scuola, con finalità riflessive sul comportamento scorretto.
Da 3 a 15 giorni: il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può disporre l’allontanamento della studentessa o dello studente per un periodo compreso tra i 3 e i 15 giorni. Possono essere proposte attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero dei giorni di allontanamento.

Svolgimento dell’attività di cittadinanza attiva

Le attività di cittadinanza attiva e solidale, indicate nel PTOF, si svolgono presso strutture di enti, associazioni o realtà del terzo settore con cui le scuole stipulano apposite convenzioni, dopo l’inserimento di tali soggetti negli elenchi regionali predisposti dagli USR.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, le attività vengono organizzate a scuola a favore della comunità scolastica.

Convenzioni e cittadinanza attiva

Le convenzioni stipulate con gli enti ospitanti devono definire:
• Percorso formativo personalizzato;
• Tempi e modalità di svolgimento;
• Contesto e limiti delle attività;
• Figure di riferimento.
Durante tali attività l’obbligo di vigilanza ricade sulle strutture ospitanti, che devono comunicare eventuali assenze alla scuola.

Mancato svolgimento delle attività

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale incide sul voto di comportamento. Le ore di tali attività sono computate nei tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur senza influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
Le scuole individuano le figure referenti per la realizzazione delle attività, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, e possono, su delibera del consiglio di classe, decidere di proseguirle anche dopo il rientro dello studente nel gruppo classe.

Allontanamento superiore a 15 giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Un allontanamento oltre i 15 giorni può essere disposto in relazione alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo nei casi di:
• Violazione della dignità e del rispetto della persona;
• Pericolo per l’incolumità delle persone;
• Atti di violenza o aggressività nei confronti del personale scolastico o degli studenti.
La durata del provvedimento viene commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di rischio.

Casi di recidiva

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o connotati da particolare allarme sociale, la sanzione può consistere nell’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Nei casi meno gravi, il provvedimento può limitarsi all’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Se, invece, viene ravvisata una situazione oggettiva che sconsigli il rientro dello studente nella scuola di appartenenza, è consentita l’iscrizione, anche in corso d’anno, presso un altro istituto.

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