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Si possono fumare le sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro?

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La normativa sul divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n. 3 del 2003 non è estensibile alle c.d. “sigarette elettroniche”.
Lo ha detto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad un apposito interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Secondo le recenti classificazioni, la sigaretta elettronica è da considerare “un articolo” con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare la nicotina.
I recenti orientamenti in ambito europeo, ripresi dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità, considerano le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contenenti tabacco, per cui il Ministero ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo a tutela della salute dei non fumatori.
Resta comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione, di vietare l’uso delle sigarette elettroniche sul luogo di lavoro.
Considerato però che non sono riportati effetti univoci certi sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, il Ministero ritiene che 
ne possa essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. Tale valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).