Una docente nostra lettrice ci scrive sul problema della sicurezza nei plessi scolastici. In particolare ci specifica quanto segue: “la responsabile del plesso dove ho le mie classi, mi ha rimproverata in pubblico per presunti ritardi per passare da una classe all’altra, ma alla mia osservazione sul fatto che lei non può rimproverarmi e che nulla invece dice sul fatto che uno dei collaboratori del plesso parcheggia la sua autovettura proprio sotto la scala antincendio del plesso, mi risponde che lei mi può rimproverare perché è delegata a farlo dal dirigente scolastico e per quanto riguarda il parcheggio dell’auto del collaboratore scolastico è argomento di sicurezza e lei non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda la sicurezza del plesso”. Quanto dice il responsabile di plesso fa comprendere che gira e interpreta le norme scolastiche a suo uso e consumo, senza approfondire l’effettiva applicazione della legislazione scolastica.
Innanzitutto è doveroso dire che nemmeno il dirigente scolastico può redaurguire in pubblico un docente, quindi figuriamoci se questo modo di agire è consentito ad un responsabile di plesso. Solo il dirigente scolastico potrebbe comminare, in modo riservato e ufficiale, un rimprovero verbale al docente per inosservanza dei doveri di servizio. Ma tale rimprovero verbale, dovrebbe seguire l’iter complesso, con diritto di difesa da parte del docente, della procedura di un’azione disciplinare. Non esiste altro modo, seguendo i canali formali della legislazione scolastica, per redarguire un docente, ma è certo che l’agire del responsabile di plesso che rimprovera pubblicamente o anche privatamente, il docente, è un agire completamente illegitimo o addirittura illecito.
Incominciamo con il dire che il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste. Esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.
Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…).
È utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.
A tal proposito è inequivocabile l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.
Il responsabile di plesso invece concorre, sicuramente ad un livello inferiore del dirigente scolastico, ad avere delle precise responsabilità rispetto la sicurezza dei docenti, degli studenti e del personale tutto, nel plesso di cui è responsabile. Per cui il ritenere da parte del responsabile di plesso di non avere nessuna responsabilità sulla sicurezza del plesso, non è assolutamente vero e non risponde alla realtà dei fatti.
Infatti è bene specificare che il Responsabile di plesso, pur non essendo una figura definita direttamente dal D. Lgs. 81/08, svolge un ruolo cruciale nella gestione quotidiana della sicurezza. È un docente facente parte dello staff di direzione, quindi agisce come referente del ds per le questioni relative alla struttura dell’edificio scolastico di cui è responsabile.
I suoi compiti, stabiliti con delibera del Consiglio di Istituto, cambiano da scuola a scuola, ma includono quasi sempre:
Il Responsabile di plesso, in sintesi, non ha le responsabilità giuridiche dirette del datore di lavoro, ma concorre in modo inequivocabile ad assicurare le disposizioni normative e legislative in tema di sicurezza.
Qundi se il Responsabile di plesso non interviene a denunciare l’infrazione del parcheggio dell’auto del collaboratore scolastico sotto le scale antincendio del plesso, allora va a violare i compiti di vigilanza sulla sicurezza e potrebbe, in caso di pericolo, essere imputabile alla pari del dirigente scolastico.