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Sostegno, non sempre c’è dolo o colpa grave dell’Amministrazione se le ore insufficienti dipendono dalla carenza di organico

La carenza di docenti specializzati sul sostegno, pur non giustificando l’assegnazione allo studente con disabilità di un numero di ore inferiore a quello necessario, non è sufficiente a configurare una resistenza temeraria in giudizio da parte dell’Amministrazione scolastica.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 7332/2026, pubblicata il 5 ottobre 2026, pronunciandosi sull’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’USR Campania e da un istituto comprensivo.

Il caso: 18 ore di sostegno su 30

La vicenda riguardava uno studente con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Per l’a.s. 2025/2026 gli erano state attribuite 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore.

I genitori avevano impugnato gli atti e il TAR Campania aveva accolto il ricorso. Oltre a condannare il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, il giudice di primo grado aveva disposto un’ulteriore condanna di 2.000 euro per resistenza temeraria e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

A seguito del provvedimento cautelare del TAR, l’Amministrazione aveva poi riformulato il PEI, assicurando allo studente il sostegno per l’intero orario scolastico, con rapporto 1:1 per 30 ore.

Il Consiglio di Stato: illegittimità e lite temeraria sono due piani diversi

Il punto centrale della pronuncia riguarda proprio la responsabilità processuale dell’Amministrazione.

Secondo Palazzo Spada, deve essere escluso «qualsiasi automatismo» tra l’accertamento dell’illegittimità degli atti amministrativi e la presenza di dolo o colpa grave nella decisione di resistere in giudizio. La lite temeraria, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo, letto insieme all’art. 96 c.p.c., richiede infatti che la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.

Nel caso esaminato, il numero insufficiente di ore di sostegno era stato determinato da una carenza di organico di docenti specializzati. Dopo l’adozione del decreto cautelare, inoltre, la scuola aveva posto rimedio alla situazione.

Per il Consiglio di Stato, proprio il carattere oggettivo dell’insufficiente dotazione di organico e, soprattutto, la condotta collaborativa dell’istituto scolastico una volta instaurato il contenzioso escludono la possibilità di ravvisare il dolo o la colpa grave necessari per la condanna per lite temeraria.

Annullata anche la trasmissione degli atti alla Corte dei conti

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e, in parziale riforma della decisione del TAR, ha annullato la condanna per resistenza temeraria e, conseguentemente, anche l’ordine di trasmissione della sentenza alla Corte dei conti. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

La pronuncia non mette dunque in discussione il diritto dello studente alle ore di sostegno necessarie: distingue, invece, l’illegittimità dell’insufficiente assegnazione delle ore dalla diversa e più rigorosa valutazione richiesta per configurare una responsabilità processuale aggravata dell’Amministrazione.

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