Home Archivio storico 1998-2013 Ordinamento Sperimentazione fra possibilità e opportunità

Sperimentazione fra possibilità e opportunità

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Si tratta del 4° comma dell’art. 27 dedicato al “Passaggio al nuovo ordinamento” e che recita esattamente così: “Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all’avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l’autonomia scolastica”.
Cgil-Flc interviene per chiarire “In base a quanto previsto dal Regolamento sulla autonomia (il DPR n. 275/99)non è possibile per le singole istituzioni scolastiche sperimentare l’attuazione di nuovi ordinamenti, essendo questa materia di competenza della legge nazionale. Come noto, infatti, il DPR 275/99, definisce gli ambiti dell’autonomia in materia di didattica, organizzazione e ricerca”.
Ma se si va a leggere con attenzione tutto il decreto n. 275 si scopre che la questione è più complessa e articolata.
In realtà l’art. 11 del decreto (Iniziative finalizzate all’innovazione) recita testualmente: “Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione”.
L’art. 11 prevede insomma che il Ministro possa promuovere sperimentazioni ordinamentali o autonomamente o su proposta di altri soggetti (CNPI, Regioni, Scuole, ecc…)
Il 4° comma dell’art. 27 del decreto approvato dal Governo il 14 ottobre e firmato dal Presidente Ciampi il giorno 17 esclude che il Ministro possa promuovere autonomamente iniziative di sperimentazione ma lascia intatte le prerogative delle istituzioni scolastiche.
Il possibile scenario può essere dunque questo: la scuola (o meglio una rete di scuole o una Regione) predispone un progetto di sperimentazione e lo trasmette al Ministero che a sua volta, dopo aver richiesto il parere del CNPI (Consiglio nazionale della pubblica istruzione), decide se autorizzare o meno.
E c’è da credere che il Ministro sarà ben felice se le scuole o qualche Regione adotteranno iniziative in tal senso.
Quanto al CNPI, non bisogna dimenticare che nel corso della seduta del 15 settembre, il problema della sperimentazione dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo era stato già esaminato.
In quella seduta l’organo collegiale si era espresso sulla proposta ministeriale di avviare la sperimentazione già dall’anno scolastico 2005/2006.
Si confrontarono due posizioni: quella di CgilFlc da un lato e quella di Cisl, Uil e Snals dall’altro. Prevalse la seconda, in base alla quale non venne espresso un parere pregiudizialmente contrario alla sperimentazione ma semplicemente venne richiesto al Ministro di rinviare di un anno (e cioè al 2006/2007) l’avvio di ogni iniziativa in tal senso.
Allo stato attuale, dunque, è possibile che la sperimentazione prenda avvio per iniziativa delle stesse scuole o anche su impulso delle Regioni del centro-destra (Lombardia, Sicilia, Veneto e Molise) che in occasione della Conferenza unificata espressero parere favorevole sul decreto di riforma, chiedendo esplicitamente che si potesse sperimentare già dal prossimo settembre.
Rimarrebbe aperto, in tale evenienza, solo il problema delle risorse. L’articolo 11 infatti prevede che il Ministero eventualmente sostenga tali sperimentazioni “con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio”.