Negli ultimi anni, il tema dello stock del debito è entrato stabilmente nell’agenda gestionale delle istituzioni scolastiche. Non si tratta di un adempimento formale imposto dall’esterno, ma di un indicatore sempre più rilevante della qualità della gestione amministrativa, della capacità di programmare la spesa e della credibilità dell’istituzione scolastica nei confronti dei fornitori e degli organi di controllo.
In questo scenario, la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del MEF rappresenta lo strumento cardine attraverso cui lo Stato monitora i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, scuole comprese.
La comunicazione dello Stock del Debito, lungi dall’esaurirsi in un mero automatismo informatico sulla Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), costituisce un obbligo di natura dichiarativa con riflessi diretti sulla responsabilità erariale. Ai sensi dell’art. 1, comma 867, della Legge n. 145/2018, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a cristallizzare annualmente l’ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora estinti al 31 dicembre.
In tale contesto, il Dirigente Scolastico, assume il ruolo di certificatore dell’attendibilità del dato, garantendo che la realtà contabile interna sia speculare a quella rappresentata verso lo Stato.
L’invio della comunicazione del Debito Commerciale Residuo (Stock del debito) è uno degli adempimenti contabili più delicati per le Istituzioni Scolastiche, infatti, non è solo un obbligo normativo, ma un indicatore della salute finanziaria e dell’efficienza amministrativa della scuola, configurandosi non come una mera operazione contabile, bensì come un atto di attestazione ufficiale circa l’esposizione debitoria dell’Ente verso i terzi.
L’obbligo nasce per monitorare i ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione, in linea con le direttive europee. I riferimenti principali sono:
Le scuole devono seguire un iter preciso per garantire che i dati sulla piattaforma coincidano con le scritture contabili.
Prima di comunicare il dato, è fondamentale che la PCC sia aggiornata.
Una volta verificata la coerenza dei dati, si procede nella sezione “Ricognizione Debiti” > “Comunicazione Debito L. 145/2018”.
Il mancato invio della comunicazione o la presenza di un debito elevato associato a ritardi nei pagamenti comporta l’obbligo di accantonare una quota nel Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC).
| Condizione | Conseguenza |
| Mancato invio della comunicazione | Obbligo di accantonamento al FGDC pari al 5% degli stanziamenti per acquisto beni e servizi. |
| Ritardo superiore a 30gg o debito non ridotto | Obbligo di accantonamento proporzionale ai ritardi nel bilancio dell’anno successivo. |
Per il dirigente scolastico, la PCC diventa uno strumento di governo e controllo, utile per monitorare l’efficienza amministrativa dell’istituzione.
Per il DSGA, rappresenta un presidio operativo essenziale per garantire correttezza contabile e rispetto delle scadenze.
La corretta gestione della PCC è un indicatore di performance amministrativa che impatta sulla reputazione dell’Istituzione Scolastica e per questo motivo, non può essere delegata a una gestione occasionale, ma deve essere integrata stabilmente nei processi amministrativi dell’istituzione scolastica.
Per dirigenti scolastici e DSGA, lo stock del debito e la PCC non sono più temi riservati alla tecnica contabile, ma elementi centrali della leadership amministrativa.
La capacità di governare questi strumenti costituisce oggi una componente essenziale della qualità dell’autonomia scolastica, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e buon andamento dell’azione amministrativa.