Si stanno svolgendo in questi giorni gli scrutini di fine anno scolastico, con un percentuale non indifferente di alunni che non arrivano alla sufficienza. Cerchiamo di approfondire questo argomento.
I Consigli di classe delle scuole secondarie di secondo grado valutano se lo studente possa recuperare tali carenze, entro il termine dell’anno scolastico o comunque entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, attraverso lo studio personale o la frequenza di attività didattiche predisposte dalla scuola.
Se tale possibilità viene ritenuta concreta, il giudizio di ammissione alla classe successiva viene sospeso e vengono programmate attività di recupero nei confronti dello studente.
L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017 prevede invece, per le scuole del primo ciclo, dove la normativa non prevede la sospensione del giudizio, che si attivino specifiche strategie per migliorare i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, anche mediante piani di recupero personalizzati.
Le attività di recupero sono interventi didattici programmati per il recupero di carenze formative, a seguito delle quali gli studenti hanno riportato voti insufficienti in sede di scrutinio. Tali attività non rappresentano un’iniziativa facoltativa per la scuola in quanto l’Ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 stabilisce piuttosto che costituiscano una parte ordinaria e permanente del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il loro obbligo trova fondamento nell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche: l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 stabilisce infatti che le scuole assicurino opportune iniziative di recupero e sostegno agli studenti.
La scuola deve comunicare per iscritto alle famiglie degli studenti coinvolti, anche mediante scheda informativa, i seguenti elementi:
È preferibile evitare indicazioni troppo generiche e fornire invece riferimenti precisi su argomenti e competenze da recuperare.
Le informazioni rivolte ai genitori non si limitano a comunicare voti di insufficienza, ma a trasformare la valutazione didattica in uno strumento di orientamento per studenti e famiglie, garantendo continuità tra scrutinio finale, attività di recupero e verifiche successive.
Sì. I genitori possono comunicare alla scuola la decisione di non avvalersi degli interventi didattici organizzati. Tale scelta, tuttavia, non esonera lo studente dall’obbligo di sostenere le verifiche conclusive predisposte dalla scuola.
Le modalità di recupero vengono definite dagli organi collegiali.
Il Collegio dei docenti stabilisce tempi, durata, calendario, modelli didattico-metodologici, forme di verifica, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie.
Il Consiglio d’Istituto approva gli aspetti organizzativi generali.
I Consigli di classe individuano gli studenti che necessitano di interventi di recupero e definiscono le attività più adeguate.
La normativa consente alle scuole di adottare diverse modalità organizzative degli interventi; per esempio, articolati per:
Le azioni di recupero dovrebbero avere, di norma, una durata non inferiore alle 15 ore.
È buona prassi documentare le attività svolte, registrare la partecipazione degli studenti e conservare gli esiti delle prove effettuate durante il percorso.
Questi elementi possono risultare utili nelle successive operazioni di valutazione.
Al termine delle attività e delle verifiche svolte, i Consigli di classe delle scuole secondarie di secondo grado procedono all’integrazione dello scrutinio finale.
La decisione viene assunta tenendo conto dell’esito delle prove ovvero del livello di recupero delle carenze che avevano determinato la sospensione del giudizio. Se l’esito è positivo, lo studente viene ammesso alla classe successiva.
Nelle scuole del primo ciclo, è buona prassi constatare l’efficacia del percorso intrapreso di recupero personalizzato tramite verifiche (test d’ingresso o prove di posizionamento) da somministrare all’inizio dell’anno scolastico successivo.