Una nostra lettrice ci chiede: “Nel Collegio docenti del prossimo 15 giugno compare nell’ordine del giorno un punto riferito alla ratifica delle valutazioni scaturite agli scrutini. Ma questo è un compito che spetta al Collegio docenti? Può il Collegio docenti interferire con le valutazioni stabilite nei Consigli di classe?“.
Come stabilito dall’art.5, comma 7 del d.lgs. 297/94 e ribadito dall’art.192, comma 7 del Testo Unico della scuola, la valutazione degli studenti, sia quella intermedia che quella finale, è di competenza esclusiva del Consiglio di classe chiuso solamente alla componente docente. Quindi è il Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato individuato tra i docenti appartenenti al medesimo Consiglio, che stabilisce collegialmente le valutazioni degli scrutini intermedi e finali di ogni singola classe.
Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato facente parte come docente del Consiglio, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno X, che sarà motivato da un congruo numero di valutazioni rilevate durante l’intero anno scolastico, ma se tale proposta non venisse condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto da assegnare allo studente in base ad una proposta collegiale e alla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe che la supportano.
Emerge in modo chiaro e univo che la normativa legislativa assegna al solo Consiglio di classe la ratifica definitiva delle valutazioni degli studenti, non demanda ad altri organi collegiali la possibilità di interferire con le decisioni prese in seno al Consiglio di classe.
È importante specificare che l’inserire all’ordine del giorno di un Collegio docenti la ratifica delle valutazioni degli studenti negli scrutini finali, è una semplice prassi che non è supportata legislativamente da nessuna disposizione normativa. Il Collegio dei docenti quindi non ha alcun potere di legge di ratifica o modifica delle valutazzioni scaturite negli scrutini finali. Secondo la normativa vigente, come suddetto, la valutazione degli alunni è una competenza esclusiva e sovrana del Consiglio di classe.
Preme sottolineare che l’eventuale “mancata ratifica” da parte del Collegio dei docenti è giuridicamente irrilevante. Gli scrutini restano validi ed efficaci non appena approvati dal rispettivo Consiglio di classe.