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Supplenti, quando nominarli su spezzoni pari o inferiori a 6 ore

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La nota contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21 per l’a.s. 2020/21 è la nota prot. n. 26841 del 5 settembre 2020.

Tra le istruzioni fornite, una riguarda il conferimento di ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali (i cosiddetti spezzoni).

In proposito, la nota così recita: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina“.

Questo significa – come spiega la FLC CGIL – che “c’è stata una norma (la Legge n. 448/2001) che sostanzialmente per ragioni di risparmio impedisce che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore vengano accorpati per costituire cattedre. Contemporaneamente si circoscrive l’ambito di quelli che ai sensi della norma possono essere trattati come spezzoni e attribuiti come ore aggiuntive oppure utilizzati per il completamento orario dei supplenti che avessero una cattedra a orario non intero: sono solo ed esclusivamente gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Quindi, lo spezzone fino a 6 ore che derivasse da frazionamento orario, dovrà andare a supplenza e non potrà essere trattato alla stregua di uno spezzone che nasce come tale“.