Con l’approssimarsi del primo settembre e il conseguente avvio dell’anno scolastico 2025/2026, molti docenti non rientrando fra le tipologie di supplenze annuali, pur se presenti nelle graduatorie d’istituto, ma con un punteggio alquanto basso, si chiedono quale possibilità hanno di poter usufruire di supplenze temporanee e quale procedura devono seguire.
L’O.M. 88 del 2024 nel disciplinare la procedura per il conferimento delle supplenze per il personale docente e educativo, dispone che le supplenze brevi e temporanee siano gestite dalle singole istituzioni scolastiche utilizzando le proprie graduatorie attraverso la procedura della convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e che siano o occupati parzialmente, o totalmente inoccupati.
Esaurite le graduatorie d’istituto, la procedura prevede la possibilità di conferire la supplenza a un docente della graduatoria di un istituto viciniore e, qualora non dovesse riscontrarsi la disponibilità di alcun docente della stessa classe di concorso, il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi, definiti interpelli, finalizzati al reclutamento di docenti; avviso che sarà reso pubblico anche dall’ufficio scolastico territoriale di competenza.
Gli avvisi d’interpello, pubblicati dalle scuole e dagli UST di competenza, devono contenere le seguenti informazioni:
• Data d’inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni d’impegno e sede di servizio;
• Requisiti specifici riferiti alla classe di concorso, abilitazione o specializzazione nel caso di supplenze sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
• Le modalità ed il giorno entro cui deve pervenire la candidatura e entro quali tempi deve avvenire la risposta del docente interessato;
• Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale;
• Informativa sul trattamento dei dati personali.
• Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati riguardanti la supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
Mentre l’interpello è una richiesta da parte delle scuole al fine di soddisfare un loro legittimo bisogno di sostituire un docente titolare assente per un breve periodo, la MAD è la candidatura spontanea da parte dei docenti disponibili a prestare servizio come supplenti.
In determinati territori specie nell’Italia settentrionale, spesso per specifiche classi di concorso e/o per supplire posti di titolari e a volte anche posti vacanti, specialmente sul sostegno, le scuole non riescono a individuare i supplenti neanche attraverso l’interpello, per cui operano attraverso la MAD.
Considerato che la MAD è una candidatura spontanea presentata da un aspirante supplente direttamente alla scuola e può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno scolastico, anche se alcune scuole fissano dei termini precisi entro i quali poter presentare la domanda. Va comunque ricordato che dal momento in cui un docente presenta la domanda di messa a disposizione, la sua disponibilità è valida soltanto per l’anno scolastico di riferimento.