La gestione delle supplenze ATA è regolata da istruzioni ministeriali che chiariscono modalità, limiti e diritti dei lavoratori. Ogni anno, con l’avvio delle attività didattiche, diventano centrali i criteri di conferimento e le procedure per i contratti a tempo determinato.
Una recente nota ministeriale ha fornito indicazioni operative su conferimenti, rinunce, proroghe e precedenze, fissando le regole per personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Ecco i principali punti da conoscere.
La nota ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025 stabilisce che le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche al personale ATA (esclusi gli ex DSGA) vengono conferite sui posti non coperti da incarichi a tempo indeterminato.
Un aspirante può rinunciare a una supplenza annuale se riceve un’altra proposta per diverso profilo, purché la nuova nomina sia annuale o fino al termine delle attività didattiche e arrivi prima della presa di servizio.
È inoltre consentito lasciare uno spezzone per un posto intero, ma solo se al momento della prima convocazione non erano disponibili posti interi. Il completamento d’orario è ammesso esclusivamente all’interno dello stesso profilo professionale.
I dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi:
Dal trentesimo giorno di assenza scatta però la deroga, che consente di nominare supplenti anche per gli assistenti amministrativi e tecnici.
La stipula del contratto di supplenza, a cura del dirigente scolastico, permette al personale ATA di usufruire di tutti gli istituti previsti dal CCNL scuola.
La normativa consente anche il differimento della presa di servizio in casi specifici: maternità, malattia o infortunio.
Il supplente ha diritto alla proroga se il titolare prolunga l’assenza senza soluzione di continuità, anche se intervallata da giorni festivi o liberi.
Inoltre, se l’assenza del titolare copre un periodo che inizia almeno sette giorni prima di una sospensione delle lezioni e termina almeno sette giorni dopo la ripresa, il contratto a tempo determinato viene stipulato per l’intera durata.
Se il supplente ATA è nominato su un posto part-time fino al termine delle attività didattiche, ha diritto al completamento orario anche in altre scuole, purché sempre per lo stesso profilo professionale.
Il personale ATA che usufruisce dei benefici della legge 104/92 (art. 21 e art. 33, commi 5, 6 e 7) ha diritto alla scelta prioritaria della sede, a condizione che si trovi nello stesso gruppo di aspiranti con nomine di uguale durata giuridica ed economica.
Per i caregiver che assistono familiari disabili, il beneficio si applica alle scuole del comune di residenza della persona assistita o, in assenza, a quelle del comune più vicino.
Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 e al decreto 44 del 2023, si applica al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.