Home Precari Supplenze, Uil: sui 36 mesi non c’è retroattività della legge

Supplenze, Uil: sui 36 mesi non c’è retroattività della legge

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La Uil Scuola ha ricevuto numerose segnalazioni in merito all’applicazione del comma 131 dell’art. 1 della Legge 107/15, in materia di supplenze di tutto il personale scolastico, che sta dando luogo a interpretazioni diverse.

Infatti, secondo quanto riportato dal Sindacato, alcuni ATP, tra cui quello di Genova, non procedono al conferimento delle nomine in attesa di una interpretazione ufficiale del citato comma 131.

La nota 24306 del 1° settembre 2016, riguardante indicazioni per le supplenze a.s. 2016/2017, precisa che, ai sensi del comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

A tale proposito la Uil chiede al Miur di chiarire, in modo definitivo che la norma non ha effetti retroattivi e che il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1° settembre 2016, non prevedendo alcun conteggio di servizi pregressi.

“Resta da definire, in sede politica, – conclude il Sindacato – la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, considerato che è implicito che il personale che  totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 1.09.2016, ha diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione”.

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