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Tante incognite sull’Esame di Stato

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La Finanziaria 2002 approvata il 28 dicembre 2001, ha trasformato radicalmente l’Esame di Stato finale della scuola secondaria di II grado. Il comma 7 dell’art. 22 prevede, infatti, che per le scuole del servizio nazionale di istruzione le commissioni siano composte dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato.
Contrariamente a quanto si era pensato dopo l’approvazione del provvedimento alla Camera, ciò significa che la legge avrà effetto non solo sulle scuole statali, ma anche su quelle non statali, ma riconosciute paritarie, dove fin dalla prossima tornata di giugno le commissioni saranno composte esclusivamente dai membri del consiglio di classe, più un presidente esterno per ogni sede d’esame che vigilerà sulla regolarità delle procedure.
Discorso diverso per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, nelle quali gli studenti delle classi terminali sosterranno gli esami davanti ad una commissione composta per metà da docenti interni e per metà da membri esterni. Questi ultimo potranno essere individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate saranno abbinate. In pratica, per le private non paritarie rimane in vigore la vecchia normativa che fa riferimento alla Legge 425 del 10 dicembre 1997, voluta dal ministro Berlinguer, che aveva modificato il vecchio esame di maturità.

Gli esami inizieranno il 19 giugno, ma ancora molti sono i dubbi riguardo i criteri e le modalità di composizione delle commissioni e di svolgimento degli esami. Vi proponiamo alcuni fra le questioni da sciogliere con l’invito a dare la vostra opinione nel Forum del sito dedicato agli Esami di Stato.

– Nelle scuole statali e paritarie le commissione saranno costituite da tutti i componenti del Consiglio di Classe o solo da 8/9 come in precedenza?
– Di conseguenza, l’esame si svolgerà su tutte le materie dell’ultimo anno o solo su quelle relative ai docenti nominati?

– Come ci si dovrà regolare con i docenti che insegnano in più classi terminali?

– E per quelli che prestano servizio in più scuole?

– E come saranno effettuate le eventuali sostituzioni per i docenti assenti?

– Anche gli insegnanti di religione faranno parte delle commissioni?

– Per i candidati privatisti è previsto ancora il pre-colloquio e l’affidamento ad un consiglio di classe per quanto riguarda i programmi e i docenti?

– Saranno introdotti cambiamenti per i crediti scolastici e formativi?

– Se il presidente sarà unico per ogni scuola (così sembra) come potrà esercitare il suo ruolo di garante per un gran numero di commissioni?

– Per le scuole pareggiate o legalmente riconosciute rimarrà in vigore la precedente normativa tout court?

– E se così fosse, come sarà possibile che studenti che otterranno il medesimo diploma si troveranno a sostenere un esame con un numero di materie diverso (tutte per gli studenti delle statali e paritarie, 8/9 per quelli delle private)?
– Visto che nelle scuole legalmente riconosciute potranno essere nominati come membri esterni anche docenti delle paritarie, quali saranno i criteri di scelta?

– Potranno essere nominati come presidenti nelle scuole statali anche capi d’istituto o docenti delle paritarie.

– Considerato che le scuole paritarie hanno spesso degli istituti legalmente riconosciuti ‘di appoggio’ o ad esse collegate, sono previsti vincoli e/o incompatibilità per le nomine dei docenti e dei presidenti?

Per dare il vostro contributo su questi o su altri problemi riguardanti gli Esami di Stato, cliccate sul link del Forum.