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Tfa Sostegno VI ciclo: il DECRETO e le TABELLE posti per regione e grado di scuola

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Il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio, appena pubblicato, in data 7 luglio 2021, autorizza 22mila posti per il VI ciclo del Tfa Sostegno tanto atteso.

Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono predisposte dagli atenei con propri bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90.

ALLEGATO A al DM 755 del 6 luglio 2021

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno, definita ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:

  • 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
  • 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
  • 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
  • 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

Ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa – spiega il Decreto – è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

LA RIPARTIZIONE POSTI PER GRADO DI SCUOLA E PER REGIONE

Candidati del V ciclo

Segnaliamo inoltre che l’articolo 1 del Decreto ministeriale, esclusivamente per questo ciclo, autorizza ad accedere direttamente alla prova scritta i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.