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Tutor per tirocinio pagati dall’Università

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre e dal giorno successivo il D.M. n. 93/2012 – che definisce le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio dei futuri insegnanti – è una norma da applicare.
Vero è che mancano ancora due passaggi (la data di scadenza per la presentazione delle domande per via informatica e la stessa piattaforma informatica ove presentare le domande) ma diversi uffici scolastici regionali si sono già attivati per sollecitare le diverse istituzioni scolastiche a predisporre gli elementi necessari per l’eventuale domanda di accreditamento.
Molto si è già parlato in questi mesi delle nuove modalità di organizzazione dei tirocini formativi attivi che caratterizzano il percorso di formazione degli insegnanti del futuro (si veda il regolamento – D.M. n. 249 del 10 settembre 2010). Elemento centrale è il tutor che, stando al regolamento (artt. 11 e 12), è distinguibile in tre diverse figure

a) tutor coordinatori;
b) tutor organizzatori;
c) tutor dei tirocinanti. 

I primi due sono scelti con apposita prova dall’università tra il personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ad essi spettano esonero e semiesonero ed essi rispondono direttamente all’università.
Differente è invece il caso dei tutor dei tirocinanti, ovvero dei docenti che continuano a prestare servizio pieno nella propria scuola ed in più si sobbarcano l’onere di tutorare gli studenti che svolgono il tirocinio presso la scuola. Si tratta di docenti ai quali è richiesta una specifica preparazione e per i quali, secondo il D.M. n. 93/2012, va prevista una specifica graduatoria interna con valutazione dei titoli posseduti e colloquio/intervista motivazione davanti alla Comitato di Valutazione dell’istituto. Nulla tuttavia è mai stato detto sull’eventuale riconoscimento economico del lavoro di questi docenti.
Secondo l’Anfis (associazione nazionale dei formatori insegnanti – supervisori che in questi anni ha realizzato a pagamento molti corsi per tutor) tale riconoscimento avrebbe persino potuto (dovuto?) pesare sul Fondo di istituto delel singole istituzioni scolastiche. Cosa, questa, del tutto assurda visto che il lavoro dei docenti tutor dei tirocinanti non va certo a giovamento della singola istituzione scolastica (cui è rivolto il FIS) ma del sistema complessivo e dell’università in particolare (che chiede il pagamento di laute tasse di iscrizione ai corsi per diventare docenti).
Messa così la cosa è del tutto evidente che sono stati davvero molto pochi, ad oggi, i dirigenti interessati a promuovere la formazione dei docenti alla funzione di tutor ed ancor meno quelli disposti anche solo a pensare di utilizzare il FIS, appena ridotto del 25/30% dalla note vicende sugli scatti di anzianità, per riconoscere il lavoro dei docenti tutor.

In cauda venenum: paga l’università!
Pochi però hanno letto sino all’ultima riga il D.M. che proprio nell’ultimo comma dell’ultimo articolo dedicato alle norme transitorie e finali (art. 8 comma 3) scrive che nell’ambito delle convenzioni da attivare tra scuole ed università per i tirocini: “gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi”.
Un passaggio di cui ad oggi pochissimi (o nessuno) si è accorto. Neppure l’Anfis. Del resto, a dire il vero, non può che essere così: i docenti che nelle scuole svolgono la funzione di tutor lavorano in sostanza a favore di persone che sono iscritte all’università e quindi a favore dell’università che riceve le tasse di iscrizione. Quindi, che l’università paghi.