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Una adeguata informazione per garantire la sicurezza

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In osservanza del D.Lgs. n.81/08 (art. 36, Informazione ai lavoratori), il dirigente scolastico deve fornire ai lavoratori della scuola le dovute informazioni  per avere una visione esauriente dei rischi e dell’organizzazione della sicurezza all’interno della scuola.
I lavoratori dovranno inoltre recepire le informazioni fornite tramite:

  • Documenti all’albo della sicurezza
  • Regolamento di Istituto
  • Circolari informative
  • Disposizioni di servizio
  • Documenti pubblicati sul sito Internet della scuola

Il documento di valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, la programmazione delle misure migliorative e di controllo, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro deve essere disponibile per la consultazione, ai lavoratori che ne fanno richiesta al dirigente scolastico.
Ricapitolando l’attività di informazione deve essere assicurata nei confronti sia di tutti i docenti e non docenti all’atto del loro inserimento nell’organico di istituto, sia di tutti gli studenti e dei genitori in quanto utenti della scuola. Nei confronti degli studenti, anche se sono “equiparati ai lavoratori” limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali,  deve essere svolta adeguata informazione.
Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.
La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l’istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della legge 196/1997), i volontari (legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.