Ancora sfoghi di docenti che si lamentano del sistema di reclutamento e di gestione degli insegnanti, sempre a Fanpage. Si tratta di una docente catanese che dal 2020 è stata trasferita a Genova, contro la sua volontà. In più, non insegna neanche la sua materia, l’arte, ma si occupa di fare potenziamento in un istituto tecnico.
“Da quando mi hanno trasferita a Genova mi ritrovo a fare solo potenziamento, cioè la tappabuchi. Insegno tutte le materie tranne la mia in base alle esigenze della scuola”, queste le sue parole. Lei è diventata docente di ruolo nel 2015 a Roma e appena due anni dopo è rientrata nel gruppo di esubero nazionale.
Nel 2017 è arrivata la prima soluzione possibile: un posto da insegnante di potenziamento in un istituto tecnico a Genova. Così, senza mai volerlo, è stata costretta ad accettare il primo trasferimento d’ufficio che le è capitato. “Io l’ho vissuta come una violenza – confessa l‘insegnante -. Non è proprio corretto che mi si dica che se voglio lavorare devo andare in un posto che non ho mai scelto, a più di 1200 chilometri da casa”.
“Per il Mim il mio è un lavoro come gli altri – aggiunge -. Però non è così, è come se a chi fa il giornalista chiedessero solo di prendere appuntamenti”.
Cosa fa un docente di potenziamento? Le tipologie di potenziamento sono sostanzialmente due, c’è l’ora di potenziamento riferita alle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015, poi c’è l’ora di potenziamento riferita alle attività organizzative di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.
La conseguenza di quanto viene normato a livello di contratto collettivo nazionale sulle supplenze che spettano eventualmente anche ai docenti di potenziamento, è quella che i componenti dello staff di direzione sono anche loro coinvolti nelle sostituzioni dei docenti assenti e, come avviene anche per tutti gli altri docenti che hanno delle ore a disposizione o che sono liberi dalle classi, devono fare le supplenze per coprire le classi in cui manca il docente.
In buona sostanza il docente di potenziamento è quello che si dedica alla progettazione del PTOF oppure quello che coadiuva il dirigente scolastico per attività organizzative.
Entrambe le tipologie di potenziamento, come chiaramente specificato dal comma 11 dell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, hanno delle ore di servizio definite e programmate nel PTOF e tale orario deve rispettare quanto disposto dal comma 5 del suddetto art.43. Inoltre le ore di potenziamento di tali docenti (di scuola primaria e secondaria) eventualmente non programmate nel PTOF sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.