Home Alunni Vaccini, l’obbligo vale fino al compimento dei 17 anni dello studente

Vaccini, l’obbligo vale fino al compimento dei 17 anni dello studente

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L’U.s.r. per il Veneto ha fornito precisazioni in merito all’obbligo vaccinale per gli studenti che non hanno compiuto 17 anni.

A tale proposito, secondo quanto indicato dal punto 2.1, primo capoverso, della Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 prot. n. 25233, ai fini sanitari, la sorveglianza sulla regolarità vaccinale riguarda i giovani che non abbiano compiuto i 17 anni di età, quindi fino a 16 anni e 364 giorni. La motivazione si può evincere dalla precisazione che si legge successivamente nella medesima Circolare:

Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Si precisa, in particolare, che il richiamo contro difterite-tetano-pertosse-polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.“

Secondo l’U.s.r., poiché questo provvedimento ha finalità di salvaguardia sanitaria, esso prevale sui confini netti dell’obbligo di istruzione, che restano fissati al compimento del sedicesimo anno di età con la frequenza di dieci anni di istruzione.

Pertanto, la segnalazione cui sono tenuti i Dirigenti scolastici in caso di situazioni non regolari riguarda non solo i minori sotto i 17 anni iscritti ai CPIA, ma anche alunni nella medesima situazione iscritti a tutte le scuole del secondo ciclo, statali e non statali.

Quindi, secondo l’Ufficio scolastico, per i minori non vaccinati tra i 16 e i 17 anni valgono le medesime procedure che si applicano a quelli in obbligo di istruzione.