
Da Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della F.I.S.H. (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) riceviamo e pubblichiamo questo utile contributo sul tema della valutazione degli alunni della scuola primaria.
A seguito dell’approvazione della legge 150 dell’ottobre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato l’ordinanza sulla valutazione degli alunni per l’a.s. 2024/25 n. 3 del Gennaio 2025 e la C.M. n. 1867 sempre in Gennaio dello stesso anno, in cui si recepiscono le novità introdotte con tale legge.
La legge 150 ha introdotto l’obbligo della valutazione per gli alunni di scuola primaria con “6 giudizi sintetici” che sostituiscono i voti. Essi sono: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE. Il Ministro ha mantenuto la promessa che avrebbe eliminato tutti i giudizi inferiori a 5, perché inutilmente screditanti; infatti il giudizio sintetico più basso è non sufficiente, onnicomprensivo.
Ovviamente accanto ad ogni giudizio sintetico deve essere formulato un descrittore che è la griglia di valutazione e la motivazione del giudizio sintetico; per maggiore chiarezza, è possibile, ma non obbligatorio, indicare pure gli obiettivi di apprendimento il cui livello di raggiungimento per ogni singola disciplina chiarisce ulteriormente il significato del giudizio sintetico e la sua motivazione. La circolare fornisce alcuni esempi molto chiari a tal proposito.
Per gli alunni con disabilità e DSA un’apposita norma, art. 4 dell’Ordinanza, stabilisce che la valutazione è effettuata sulla base del rispettivo PEI o PDP; ciò in base al principio di personalizzazione chiaramente espresso, per gli alunni con disabilità, dall’art. 16 comma 2 della L.n. 104/92, secondo il quale, il PEI deve essere formulato sulla base “delle effettive capacità” dell’alunno, e quindi non su quella degli obiettivi fissati per tutta la classe; ed il comma 1 dello stesso art. 16 stabilisce che è legittima “la riduzione parziale” dei contenuti di talune discipline che possono essere sostituiti da “attività integrative”. Si badi bene però, che non è consentito escludere lo studio e quindi la valutazione anche di una sola disciplina, poiché, in tal caso, l’alunno otterrà sì l’ammissione alla classe successiva sino alla terza “media” ed agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione; però non potrà conseguire il diploma, come stabilito dall’art. 13 del d.lgs n. 62/2017, ma riceverà solo un “attestato”.
Invece egli deve essere promosso alla classe successiva ed ha diritto al diploma, se l’alunno raggiunge “gli obiettivi del suo PEI”, anche ovviamente qualora essi non corrispondano a quelli indicati nelle Indicazioni nazionali e nel PTOF di istituto per tutti gli alunni, purché dimostri “dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti”.
Di qui due operazioni necessarie da compiersi da parte dei docenti della classe: 1) Effettuare dei test di ingresso all’inizio dell’anno scolastico per rilevare i suoi “livelli iniziali degli apprendimenti” per poterne valutare l’eventuale miglioramento durante l’anno scolastico; 2) Individuare bene gli obiettivi del suo PEI, calibrati “sulla base delle sue effettive capacità”. A tal proposito giunge opportuna la previsione dell’Ordinanza n. 3/25 “facoltativa” per tutti, ma obbligatoria per l’alunno con disabilità, di indicare nel documento di valutazione, oltre al descrittore del giudizio sintetico, pure “gli obiettivi specifici” per l’alunno con disabilità indicati nel suo PEI.
Quanto alla valutazione del comportamento, la l.n. 150/24 citata ha introdotto anche per la scuola secondaria di primo grado la penalizzazione sul profitto degli alunni che conseguono un giudizio negativo inferiore a 6, consistente nella bocciatura.
Infine l’Ordinanza e la Circolare precisano che, dato il ritardo di emanazione di tali atti, solo per quest’anno, la valutazione finale non può effettuarsi sulle valutazioni di tutto l’anno scolastico, ma solo sulla base dell’ultimo periodo valutativo fissato da ciascuna scuola, sia esso il trimestre o il quadrimestre.
OSSERVAZIONI
Essendo proprio adesso in corso gli scrutini e gli esami degli alunni di scuola primaria, sembra opportuno fare qualche breve riflessione su tale nuova normativa. Quanto all’ultima disposizione citata, è però da ritenere, come espressamente previsto dalla norma, che il giudizio inferiore a sei circa la condotta degli alunni delle scuole secondarie di primo grado debba riguardare pure comportamenti molto negativi svolti anche durante il primo quadrimestre, a differenza della valutazione finale del profitto che, solo per quest’anno, si baserà esclusivamente sui risultati rilevati durante il secondo periodo dell’anno scolastico.
Ed a proposito della sanzione disciplinare della bocciatura per gli studenti delle scuole superiori ed ora pure per gli alunni delle scuole primarie, conseguente a comportamenti gravemente scorretti, mi permetto di osservare che la ritengo una pena eccessiva, che può alterare i risultati degli apprendimenti e potrebbe in taluni casi avere pure effetti distorsivi.
Infatti la “generazione Z”, cioè i giovani nati negli ultimi 20 anni, è costituita da adolescenti fortemente esposti a sollecitazioni che stanno disturbando la loro normale crescita emotiva, affettiva e razionale. L’esposizione ai social fin dalla più tenera età sta producendo molti effetti psicologici mai verificatisi prima, con conseguenze negative sulla crescita della loro personalità. Mai, come oggi, le cronache segnalano casi di adolescenti aggressivi o, al contrario, chiusi in sé ed in casa.
Pertanto una bocciatura potrebbe indurre l’adolescente a non tornare a scuola per ripetere e divenire uno dei tanti giovani che né studiano né lavorano; questi sono i più esposti al rischio di divenire asociali e preda della malavita. Pertanto, invece della bocciatura, che talora potrebbe assurdamene riguardare adolescenti con buoni risultati di profitto scolastico, sarebbe stato e sarebbe più opportuno pensare ad altri tipi di mezzi correttivi.
Ad esempio, mentre gli alunni continuano a frequentare la classe successiva, si potrebbe coinvolgerli, al pomeriggio, in attività sociali con cooperative o altri enti del Terzo Settore che insegnano l’italiano ai giovani stranieri o si occupano di mense per i poveri o altre attività di promozione sociale. Forse queste attività obbligatorie, più della ripetenza, potrebbero aiutare questi adolescenti a divenire più rispettosi degli altri e quindi pure di sé.