Home Sicurezza ed edilizia scolastica Valutazione del rischio elettrico: tre aspetti principali

Valutazione del rischio elettrico: tre aspetti principali

CONDIVIDI

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08.

Sebbene l’obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l’odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l’identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla “pertinente normativa tecnica” (norme CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014).

Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro (nella scuola il Dirigente scolastico) connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
  2. i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
  3. tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.