Dal 1° gennaio 2026 è sceso il limite per la verifica preventiva degli inadempimenti ex art. 48-bis: un cambio di passo che impatta sulla liquidazione degli emolumenti nella Scuola, con nuove responsabilità per Dirigenti e DSGA.
La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è infatti sempre più intrecciata con gli adempimenti di natura fiscale e tributaria. Tra le procedure che gravano sui Dirigenti Scolastici e sui DSGA, riveste un ruolo cruciale la cosiddetta “Verifica Inadempimenti” (o blocco dei pagamenti), una misura volta a contrastare l’evasione fiscale recuperando crediti iscritti a ruolo direttamente alla fonte, prima che la Pubblica Amministrazione e la Scuola eroghi somme ai beneficiari.
Con l’aumento dei fondi gestiti direttamente dalle scuole (in particolare i fondi PNRR e Agenda Sud), i compensi liquidati al personale interno ed esterno superano spesso le soglie di attenzione, rendendo questo controllo non più un’eccezione, ma una routine burocratica da conoscere nel dettaglio.
La procedura di “Verifica Inadempimenti” è disciplinata dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni e la Scuola a controllare, l’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo a carico del soggetto beneficiario. In caso di accertata inadempienza per un ammontare pari almeno ad Euro 5000, l’ente erogatore deve sospendere il pagamento e segnalare la situazione all’agente della riscossione territorialmente competente.
Questo meccanismo è stato recentemente ampliato con l’introduzione di nuovi obblighi di verifica per specifiche categorie di redditi da lavoro. L’art. 1, comma 84, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha infatti esteso l’applicazione della norma anche ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, salario, indennità o altri importi connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli dovuti per licenziamento, purché di importo superiore a 2.500 euro netti. Questa modifica sostanziale è operativa dal 1° gennaio 2026, data indicata espressamente nella medesima legge.
Dal 1° gennaio 2026, la Pubblica Amministrazione e la Scuola verifica la regolarità fiscale del proprio personale prima di erogare emolumenti superiori a 2.500€ netti, in caso di debiti iscritti a ruolo (ex Equitalia) ≥ 5.000€. In caso di inadempienza, l’ente sospende il pagamento e attiva il pignoramento diretto (art. 48-bis DPR 602/73).
Ecco i dettagli fondamentali sulla procedura:
Qui risiede il nodo cruciale per l’operatività della Scuola e delle segreterie scolastiche atteso che questa evoluzione della norma di riferimento ha ampliato notevolmente l’ambito dei controlli, coinvolgendo direttamente i pagamenti aventi natura retributiva a carico del bilancio della Scuola.
Infatti, le novità impattano sulle attività delle segreterie scolastiche che dovranno procedere a tali verifiche per i pagamenti degli incarichi aggiuntivi – solo quelli liquidati a carico del bilancio – di importo superiore a 2.500,00 euro netti a favore di personale scolastico, collaboratori plurimi, esperti, etc.
Tuttavia, bisogna distinguere tra:
Le competenze fisse mensili erogate dal MEF tramite NoiPA sono generalmente escluse dalla verifica puntuale ex art. 48-bis da parte della scuola, poiché il controllo è centralizzato o assoggettato a diverse procedure di recupero (il “quinto” dello stipendio).
Quando la Scuola agisce come pagatore diretto, la verifica è obbligatoria.
In questi casi, il Dirigente Scolastico e il DSGA non possono firmare il mandato di pagamento senza aver prima interrogato la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La verifica non è discrezionale. La procedura segue passaggi rigorosi:
Durante i 60 giorni di sospensione, l’Agente della Riscossione notifica al beneficiario l’ordine di versamento (pignoramento presso terzi).
Se l’Agente della Riscossione notifica l’atto di pignoramento alla Scuola, la Scuola verserà le somme direttamente all’Erario e non al dipendente/esperto.
Se trascorrono i 60 giorni senza notifiche, la Scuola può procedere al pagamento al beneficiario.
L’impatto organizzativo non è trascurabile, specialmente in periodi di chiusura delle rendicontazioni.
| Aspetto | Impatto |
| Tempistiche per il pagamento | Rischio di ritardi significativi. Se scatta il blocco erariale, il beneficiario potrebbe attendere oltre 2 mesi per ricevere eventualmente il saldo residuo. |
| Responsabilità Erariale | Il DS e il DSGA che autorizzano un pagamento rientrante nella soglia di riferimento senza verifica (o ignorando il blocco) rispondono personalmente dell’importo non recuperato dall’Erario. |
| Frazionamento Artificioso | Attenzione: È vietato frazionare i pagamenti. Il frazionamento artificioso dei mandati di pagamento (es. dividere un compenso da 4.000€ in due mandati da 2.000€ nello stesso mese) per evitare la verifica dei 2.500€ è considerato una condotta elusiva che espone il Dirigente e il DSGA a gravi sanzioni amministrative e responsabilità erariale. |
Per i Dirigenti Scolastici e i DSGA, è consigliabile:
La regolarità fiscale è un prerequisito ormai ineludibile: integrare questo controllo nel workflow della gestione amministrativo-contabile della Scuola è l’unico modo per evitare contenziosi e responsabilità erariali.
| Tipologia Beneficiario | Soglia Verifica (Importo Mandato) | Debito Minimo Rilevante | Decorrenza |
| Personale scolastico, esperti, tutor, etc | > 2.500 € | ≥ 5.000 € | 01/01/2026 |
| Fornitori / Imprese | > 5.000 € | ≥ 5.000 € | In vigore |
| Professionisti / Autonomi | Nessuna soglia (previsto) | Qualunque importo | Dal 15/06/2026 |