Quando il personale della scuola si assenta dal servizio per motivi di salute, entrano in gioco regole precise che disciplinano controlli, obblighi e responsabilità. Tra i temi che generano più dubbi rientrano le visite fiscali, in particolare gli orari di reperibilità e le modalità con cui possono essere effettuate le verifiche da parte dell’INPS.
Conoscere come funzionano le visite fiscali del personale scolastico, quali sono gli obblighi legati al certificato medico e cosa accade in caso di assenza alla visita di controllo è fondamentale per evitare errori e sanzioni. Fare chiarezza su questi aspetti consente a docenti e ATA di gestire correttamente il periodo di malattia.
Il personale scolastico assente dal servizio per motivi di salute è sottoposto a visita fiscale domiciliare, che può essere disposta su iniziativa dell’INPS oppure su richiesta del dirigente scolastico. Il controllo avviene presso il domicilio indicato dal lavoratore ed è previsto per tutto il periodo di assenza dovuto alla malattia.
Le visite fiscali possono essere effettuate in fasce orarie ben definite, stabilite dalla normativa vigente. In particolare, la reperibilità è richiesta dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00, senza distinzione tra giorni lavorativi e non lavorativi.
Il personale della scuola è quindi tenuto a garantire la propria presenza al domicilio indicato in tutti i giorni, compresi domeniche e giorni festivi, rientranti nel periodo di assenza per malattia. Le fasce orarie di reperibilità si applicano per tutta la durata dell’evento morboso.
Nel caso in cui il personale scolastico debba assentarsi dal servizio per un determinato periodo, ha il dovere di comunicare alla segreteria, prima dell’inizio delle lezioni, la propria condizione di salute. Qualora ne sia a conoscenza, deve inoltre indicare anche il numero dei giorni di assenza previsti.
L’assenza dal servizio decorre dal primo giorno in cui viene rilasciato il certificato medico, che deve essere trasmesso all’INPS in modalità telematica dal medico curante. Il certificato rappresenta il presupposto formale dell’assenza per malattia del personale scolastico.
Nel certificato medico sono indicati, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, anche il recapito presso il quale è possibile effettuare l’eventuale visita fiscale. Devono inoltre essere riportati il numero dei giorni di assenza dal servizio, la data di inizio della malattia e il giorno di conclusione del periodo di prognosi
L’INPS, dal momento in cui riceve il certificato medico trasmesso dal medico curante, può disporre la visita fiscale, sia autonomamente sia su richiesta della direzione scolastica. Il controllo rientra tra le verifiche previste durante il periodo di assenza per malattia.
La visita fiscale può essere effettuata nell’ambito degli orari previsti per legge e in qualsiasi giorno compreso nel periodo indicato dal certificato medico. Il controllo può quindi avvenire anche in giorni festivi o domeniche, purché rientranti nella durata dell’assenza certificata.
Nel caso in cui il personale scolastico in malattia debba cambiare domicilio, per motivi legati alla malattia o per esigenze personali, è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla direzione di appartenenza.
La direzione scolastica ha a sua volta il dovere di trasmettere all’INPS la variazione dell’indirizzo di reperibilità, affinché eventuali visite fiscali possano essere effettuate correttamente presso il nuovo domicilio indicato dal lavoratore.
L’assenza del lavoratore dalla sede di reperibilità è considerata giustificata solo se viene comunicata immediatamente alla direzione ed è accompagnata da una documentazione che attesti l’impossibilità di trovarsi presso il domicilio indicato per la visita fiscale, nei seguenti casi:
• ricovero in ospedale;
• visita medica con carattere di urgenza;
• esami clinici;
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• malattie riconosciute come causa di servizio;
• condizioni patologiche legate a un’invalidità pari o superiore al 67%.
Secondo quanto disposto dall’INPS, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile presso il proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge. Qualora risulti assente ingiustificato alla visita medica di controllo, viene applicata una sanzione con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia, nei seguenti casi:
• per un massimo di dieci giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
• il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
• il totale dell’indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l’assenza rilascia un invito in busta chiusa per una successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L’eventuale assenza alla visita ambulatoriale può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per la seconda visita.