Secondo le istruzioni operative per l’anno scolastico 2026/2027 (nota 2240 del 6 maggio 2026), la mancata indicazione di talune sedi nell’istanza online ha conseguenze specifiche sulla procedura di assegnazione delle supplenze.
Infatti, non indicare tutte le sedi limita le proprie possibilità di ottenere un incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività (30 giugno) qualora il sistema giungesse alla posizione in graduatoria dell’interessato ma trovasse disponibili solo le sedi da lui non selezionate.
L’omissione di alcune sedi viene interpretata dal sistema come una rinuncia esplicita per quelle specifiche sedi.
Se una sede non indicata dovesse rendersi disponibile in un secondo momento (ad esempio per l’effetto di una rinuncia da parte di un altro aspirante), le operazioni non vengono rifatte per includere chi non l’aveva espressa.
Per quanto riguarda la procedura straordinaria sui posti di sostegno, possono partecipare alla fase interprovinciale solo i docenti che non sono risultati rinunciatari nella fase precedente. Questo significa che se un aspirante risulta rinunciatario perché ha omesso di indicare sedi che sarebbero state disponibili, non potrà accedere alla “Mini-call” per territori diversi.
Se l’aspirante non ottiene un incarico perché le sedi richieste non risultano disponibili nel suo turno, rimane comunque in corsa per le fasi successive di attribuzione delle supplenze (i cosiddetti “turni di nomina” successivi) e può partecipare alle supplenze brevi da graduatorie di istituto.