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Adesione alla pensione complementare e Tfr

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Si tratta di fondi aperti o piani individuali di previdenza mediante contratti di assicurazione sulla vita, ai quali i lavoratori hanno deciso di aderire.
Con la nota operativa n. 1 del 14 gennaio scorso, l’Istituto previdenziale ha precisato che, secondo la normativa vigente, il Tfr non può essere devoluto ad una forma pensionistica individuale, in quanto, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005, per i dipendenti pubblici non si applica la disciplina contenuta in detto decreto, ma quella prevista dal decreto legislativo n. 124/1993 ed in alcune disposizioni a carattere speciale, tra le quali l’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 e il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, che disciplinano anche l’opzione.
Tra l’altro, la disciplina relativa all’opzione di cui al suddetto Dpcm 20 dicembre 1999 trova applicazione solo per il personale cosiddetto “contrattualizzato”, mentre non si applica al personale in regime di diritto pubblico.
In altri termini, l’adesione ad una forma pensionistica individuale è possibile solo ed esclusivamente versando il contributo a carico del lavoratore e non anche il Tfr, che può invece essere destinato solo alle forme pensionistiche complementari istituite dalla contrattazione collettiva. L’esercizio dell’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr è in definitiva possibile solo contestualmente all’adesione ad un fondo pensione negoziale e non ad una forma pensionistica individuale.
L’Inpdap non potrà dare seguito alle istanze ricevute, che pertanto non sono produttive di effetti.