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Aggiornamento Gae, valutazione del servizio

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Come abbiamo riportato in precedenza, è stato firmato il decreto in merito all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 2019. Le domande potranno essere presentate dal 26 aprile, al 16 maggio 2019.

Il decreto è stato pubblicato nella giornata del 24 aprile, nell’apposita pagina del Ministero dedicata alle operazioni.

Ricordiamo che l’aggiornamento Gae 2019 riguarda il personale docente ed educativo abilitato, già presente nelle stesse graduatorie e sarà valido per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Aggiornamento Gae 2019: valutazione del servizio

Un punto molto importante dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è quello relativo alla valutazione del servizio.
Bisogna ricordare che il servizio, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta come specifico o come non specifico una sola volta per un massimo di 6 mesi.
Nel caso questo sia svolto per attività progettuali prestato con rapporti di lavoro non subordinato si valutano solo i giorni di effettiva prestazione.
Ecco, in base ad una rielaborazione della Flc Cgil, quali i servizi valutabili.

Servizio svolto nelle “Sezioni Primavera”
Per la prima volta nell’ambito delle GAE, sulla base degli artt. 2 e 3 comma 5 del D.M. 335/2018, sarà possibile chiedere la valutazione del servizio svolto presso le sezioni primavera, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

Servizio militare di leva e servizi sostituivi
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Elenchi prioritari e progetti regionali
Il personale inserito negli elenchi prioritari (DM n. 82 e n.100 del 2009, n. 68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011) ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. 1 – sez. C5).

Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.
E’ valutabile come servizio di insegnamento la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013.

La partecipazione a tali progetti andrà indicata nell’apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione E per i docenti di Strumento e di I e II fascia e sezione G1 per i docenti di III e IV fascia).

Le attività progettuali prestate con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc).
Sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle
graduatorie di Istituto (nota 19, punto D primo periodo) allegata al D.M. 131/2007.

Confluenza dei servizi in rapporto nelle nuove classi di concorso (DPR 19/2016 e successive integrazioni e modifiche)

A seguito dell’adeguamento alle nuove classi di concorso gli aspiranti inclusi nelle GAE di nuove classi di concorso nelle quali sono confluite più classi di concorso del previgente ordinamento
possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi.
A tal fine i servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.

Valutazione del servizio svolto su posto di sostegno

Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato.
In caso di mancanza della specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è
derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Aggiornamento gae 2019

Il personale, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Come fare domanda per l’aggiornamento gae 2019

La domanda dei docenti interessati dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica POLIS “Istanze on line”.

Nello specifico bisogna evidenziare che per la presentazione della domanda sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

  1. registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere effettuata subito, secondo quanto indicato su “Istanze on line – Istruzioni per l’accesso al servizio” (solo per chi non è già registrato);
  2. inserimento della domanda via web, dal 26 aprile 2019 al 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – Accesso al servizio”.

Per facilitare la compilazione è disponibile un facsimile del Modello 1.

Aggiornamento Gae 2019: i documenti da allegare

Ecco di seguito tutti i documenti da allegare relativi all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

IL DECRETO

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