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Al via l’arbitrato nella scuola

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Al via le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro nella scuola.
Il 25 luglio scorso l’Aran e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Snals hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale del comparto Scuola. Il documento negoziale prevede, in sintesi, la facoltà di avvalersi degli istituti deflattivi del processo del lavoro, per il tramite di un organo costituito in seno alle articolazioni periferiche dell’amministrazione scolastica. Tale organo provvederà all’istruttoria della pratica ed al tentativo di conciliazione obbligatorio. In caso di fallimento della conciliazione, si procederà alla scelta dell’arbitro ed all’esperimento della relativa procedura.

Va detto subito, però, che l’accordo presenta alcune clausole di dubbia liceità.

In primo luogo consente all’Amministrazione di non presenziare al tentativo di conciliazione e, dunque, di rifiutare il tentativo di conciliazione vero e proprio all’atto del suo verificarsi. In secondo luogo, ma non ultimo, fraziona la procedura prevedendo due soggetti giudicanti diversi in sede di conciliazione e in sede di arbitrato. Per quanto concerne il primo punto, sembrerebbe addirittura configurarsi una deroga in pejus rispetto al disposto della norma sussustante che, nella fattispecie, è l’articolo 6, comma 2 del Ccnq.
Tale clausola, infatti, esclude la possibilità, in testa all’Amministrazione, di rifiutare le procedure stragiudiziali (Circolare Ministero del lavoro n. 19 del 2 febbraio 2001). Quanto al secondo punto, è evidente che la mancata designazione dell’arbitro, già in sede di designazione, finirà per vanificare l’effetto deflattivo che costituisce la ratio del procedimento stragiudiziale. In tutta probabilità, infatti, qualora l’Amministrazione dovesse rifiutare la conciliazione, il lavoratore preferirà adire la magistratura ordinaria. Tale risoluzione, infatti, potrebbe risultare addirittura più conveniente, in vista della capziosità della procedura di designazione dell’arbitro. Fermo restando che il lavoratore potrebbe propendere per il giudizio ordinario, anche per non perdere la possibilità di esperire l’eventuale giudizio di appello e di legittimità, altrimenti non attuabile, in quanto l’impugnazione del lodo prevede un unico grado di giudizio.