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Alcune faq sull’attuazione dei progetti PON 2014/2020

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Il Miur ha risposto ad alcuni quesiti ricorrenti relativi all’attuazione dei progetti PON 2014/2020.

I chiarimenti riguardano, in particolare, l’applicazione delle nuove norme introdotte dal nuovo Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riportiamo di seguito le faq del Miur:

Attuazione del progetto

Il termine dei 90 giorni indicato nella lettera di autorizzazione – Ambienti digitali Avviso 12810 del 15-10-2015 – per la sottoscrizione del contratto è perentorio?

Il termine dei 90 giorni ha carattere ordinatorio, se rispettato, garantisce una corretta gestione delle tempistiche di progetto, ma qualora l’istituzione scolastica non riuscisse a rispettarlo non sarà necessario richiedere proroghe a questa AdG, così come è stato specificato nelle FAQ relative all’avviso prot.9035 del 13/07/2015 LAN/WLAN, con l’impegno però da parte dell’Autorità di Gestione di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti con avvisi e solleciti, a partire dal mese di luglio.

Si ribadisce, a tal proposito, che il solo termine perentorio è quello per la conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo il 31 ottobre 2016.

 

Acquisizione delle forniture

Le Istituzioni scolastiche autorizzate al finanziamento dei Progetti PON dovranno, per l’acquisizione delle forniture, far riferimento al Dlgs.163/2006 o al Dlgs.50/2016?

L’art. 217 (Abrogazioni), comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – S.O. n.10), entrato in vigore dal 19 aprile 2016, ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, ferme restando le indicazioni previste dall’art.216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo decreto.

A tal proposito, per fare chiarezza sui termini temporali delle disposizioni transitorie, è intervenuto il Comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sul Nuovo codice dei contratti pubblici http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/com.anac.mitnuovo.codice.22.04.16.pdf – in cui viene precisato quanto segue:

…omissis

“1. ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.”

 

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Quali procedure dovranno seguire le Istituzioni scolastiche per l’approvvigionamento di servizi, forniture e lavori il cui importo è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria?

Fermo restando che le stazioni appaltanti possono scegliere una delle procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si ritiene utile precisare che il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, all’approvvigionamento, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro della Consip spa, ove tali convenzioni siano disponibili. L’utilizzazione delle convenzioni presuppone che il servizio o bene offerto risponda in pieno alle caratteristiche della fornitura richiesta e all’importo finanziario disponibile e a quanto previsto dal capitolato specifico della Consip. Ove tale circostanza non si verifichi, infatti, le istituzioni scolastiche possono utilizzare uno degli altri strumenti presenti in Consip, in particolare quindi sarà possibile utilizzare in alternativa il MEPA, oppure potranno scegliere di usufruire di un’altra delle procedure previste dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 – contratti sotto soglia – procedure negoziali).

Ciò premesso, tuttavia, per la merceologia relativa ai servizi e ai beni informatici la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art 1, comma 512, nell’ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto che: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche …omissis., provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis” Si ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui al comma 512 e seguenti costituiscano una norma specifica e limitata ai beni e servizi di natura informatica e che, per questa tipologia di beni e servizi, il legislatore abbia inteso stabilire l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o altre centrali di committenza, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti nella scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente, fermo restando, ovviamente, le disposizioni inerenti la soglia comunitaria prevista per ciascuna tipologia di procedura.

In considerazione del fatto che i progetti fino ad oggi approvati nell’ambito del PON riguardano servizi e beni di tipo informatico si dovrà applicare la sopracitata normativa di cui all’art. 1, comma 512 Legge 28.12.2015 n. 208.

Per completare l’informazione si precisa, infine, che le procedure semplificate per la selezione del contraente, previste dall’art. 36 (Contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno sostituito in buona sostanza l’ex art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare il comma 2 lettera a) del medesimo art.36 ha previsto la possibilità dell’affidamento diretto e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; ciò nonostante per le Istituzioni scolastiche trova applicazione il disposto di cui all’art.34 del D.I. 44/2001, in base al quale, nel caso di forniture di importo compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto scolastico) e 40.000 Euro, Iva esclusa, la procedura comparativa avviene attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti. Tale indicazione rimane tuttora valida al fine di garantire un’indagine di mercato e l’applicazione del principio della libera concorrenza e comunque in attesa sia della rivisitazione del D.I. 44/01 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) e sia delle Linee guida che dovranno essere emanate dall’ANAC.

Le procedure negoziate relative ad affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 del Dlgs. 50/2016 per le forniture e i servizi (art.36 comma 2 lett.b), avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

 

In seguito ad una verifica di non regolarità contributiva, attestata dal DURC, di un operatore economico che ha partecipato ad una procedura negoziale, è prevista l’esclusione dalla gara? È possibile chiedere che venga regolarizzata la sua posizione?

Nella fase di proposta e di richiesta di partecipazione ad una gara, ovvero alla data dell’autodichiarazione, la posizione contributiva dell’operatore economico deve necessariamente essere regolare e attestata da relativo DURC. Qualora questa circostanza si verificasse nel corso della gara, quindi nella fase successiva alla presentazione dell’offerta, al concorrente è concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione.

Tale orientamento emerge chiaramente dal parere dell’ANAC n. 63 del 10 aprile 2014, come anche da numerose decisioni giurisprudenziali sul tema del controllo dei requisiti ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.

Ciò premesso, si possono distinguere due ipotesi:

– qualora emerga che l’irregolarità contributiva sia precedente alla richiesta di partecipazione alla gara l’esclusione del concorrente risulta legittima, in quanto non è ammessa la regolarizzazione “postuma”;

– qualora tale irregolarità si sia verificata successivamente, ovvero in corso di gara, il concorrente deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva entro un termine non superiore a 15 giorni, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007.

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