Com’è noto, da qualche anno viene adottata la procedura informatica anche per le nomine in ruolo da concorso.
I docenti vincitori sono invitati a compilare una domanda nella quale indicano le province in cui desiderano di essere nominati.
La mancata indicazione di una determinata provincia equivale alla rinuncia ad un’eventuale nomina in tale provincia, sia per i posti disponibili, sia per quelli che dovessero risultare disponibili successivamente.
Il problema nasce dal fatto che le nomine non sono effettuate “in presenza”, per cui può succedere che l’algoritmo assegni la cattedra ad un docente che in realtà non è interessato.
Acquisita la rinuncia, la cattedra verrà rimessa a disposizione per le nomine in ruolo, ma non sarà assegnata più al docente collocato in posizione immediatamente successiva.
L’assegnazione viene disposta in un successivo “turno di nomina”, senza interpellare i docenti già nominati, che in passato avrebbero avuto il diritto di optare per quella cattedra.
La problematica segnalata sarebbe già idonea a ritenere non in linea col principio meritocratico un tale sistema di nomina, in quanto cattedre più appetibili (perché non collocate in aree svantaggiate, o su un’unica scuola) potrebbero essere assegnate a docenti collocati in graduatoria in posizione deteriore.
Ad aggravare questo quadro “opaco”, si aggiungono le istruzioni operative per le immissioni in ruolo che vengono impartite annualmente.
Secondo quanto si legge nel cosiddetto “Allegato A”, il candidato che non abbia scelto tutte le province viene considerato “rinunciatario” non solo per le cattedre presenti in tali province, ma anche in quelle presenti nelle province richieste!
E’ appunto quanto successo ad una docente della provincia di Foggia, la quale – pur avendo precisato di rinunciare alle sole cattedre presenti in altre province – si è vista rifiutare l’immissione in ruolo pur in presenza di ben sette cattedre vacanti nella provincia richiesta, perché l’algoritmo l’aveva considerata rinunciataria.
A nulla sono valse le istanze dell’insegnante, che è stata costretta a rivolgersi alla Magistratura.
Il Tribunale di Foggia ha accolto il suo ricorso, ordinando all’Amministrazione di immettere in ruolo la docente, ma l’Amministrazione ha impugnato la decisione, chiedendo la riforma della sentenza e la condanna della docente al pagamento delle spese processuali.
La Corte d’appello di Bari con sentenza n. 304 dell’8 aprile 2024 ha invece confermato la sentenza, osservando che il sistema adottato dal Ministero “paradossalmente penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato, i quali confidando nel fatto che l’alta posizione in graduatoria consenta loro la possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di province; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi a beneficio di candidati con punteggio (anche largatamente) inferiore, secondo un sistema che risulta, quindi, assai poco trasparente e che appare, inoltre, tutt’altro che ispirato al criterio meritocratico”, condannando inoltre il Ministero al pagamento delle spese processuali.
Com’è noto, ogni sentenza – pur affermando un principio di carattere generale – è valida solo per le parti in causa.
Si spera però che la possibilità introdotta dalla nuova Ordinanza di aggiornamento delle GPS di consentire il “ripescaggio” dei docenti non soddisfatti nel proprio turno di nomina, possa portare ad un’analoga soluzione anche per le nomine in ruolo, con conseguente modifica “in parte qua” delle “Istruzioni operative”.