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Alternanza, lo studente ha diritto ad essere tutelato nella sicurezza in quanto considerato “lavoratore”

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La legge n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado; 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.

La norma prevede specifici finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza. È il Dlgs n. 77/2005, applicativo della legge n. 53/2003, che ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro. In tale contesto Lo studente in alternanza ha diritto ad essere tutelato in quanto considerato “lavoratore” dall’art. 2 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.

Nei progetti di alternanza scuola-lavoro il soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e il soggetto ospitante (azienda) devono allargare la rete di tutela interfacciando le varie figure DL, Tutor, RSPP, ecc.) preposte al sistema di gestione della sicurezza.