
Da Salvatore Nocera riceviamo e con piacere pubblichiamo
Il Tribunale Civile di Marsala, con ordinanza n.2799 del 2 aprile 2025, ha garantito in via d’urgenza il
numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ad un alunno di Mazzara del Vallo al quale
il comune l’aveva negato. La famiglia dell’alunno, assistita dall’avvocato Chiara Garacci, aveva interposto
ricorso in via d’urgenza per discriminazione ai sensi della legge 67 del 2006, poiché il GLO del giugno 2024
aveva assegnato all’alunno certificato con disabilità ai sensi dell’art.3 comma 1 legge 104/1992 15 ore di
assistenza all’autonomia e comunicazione, mentre il comune le aveva negate sostenendo di essere in
dissesto finanziario. Pertanto, esso sosteneva di non poter soddisfare le richieste di assistenza degli alunni
certificati con l’art.3 comma 1 della legge quadro, limitandosi solo a quelli certificati con art.3 comma 3.
Durante l’udienza per discutere sull’ammissione di un provvedimento di urgenza, il Tribunale ha rilevato
che esistono le due condizioni necessarie per provvedere a pronunciare un’ordinanza provvisoria in via
d’urgenza favorevole al ricorrente, in attesa della decisione definitiva del merito. Infatti, sussistono le due
condizioni necessarie a pronunce in via d’urgenza, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- Sussiste il fumus boni iuris, cioè la fondata probabilità dell’esistenza del diritto richiesto, perché
l’alunno certificato con art.3 comma 1, al pari di quello certificato con art.3 comma 3, ha un diritto
non solo riconosciuto dalle leggi della regione Siciliana (68/1981, 15/2004, 29/2021) ma anche
costituzionalmente garantito come affermato a partire dalla sentenza 25011 del 2014 della
Cassazione e anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità del 2006. Giurisprudenze secondo le quali pure il numero di ore
indicate nel PEI dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) non possono essere ridotte
neppure per motivi di bilancio. - Sussiste altresì la seconda condizione, il periculum in mora, cioè il rischio che il diritto non possa
essere in concreto goduto se la sentenza interviene troppo tardi, poiché il processo era già giunto a
marzo, quindi oltre a metà dell’anno scolastico. - Quanto infine alla discriminazione denunciata ai sensi della legge 67 del 2006, essa sussiste poiché
l’omissione o riduzione di ore di assistenza viola le pari opportunità di istruzione tra l’alunno con
disabilità e i compagni senza disabilità. Tale discriminazione non vi sarebbe se
contemporaneamente anche ai compagni fosse ridotto un eguale numero di ore di insegnamento
secondo la costante giurisprudenza della Cassazione. Pertanto, anche un alunno certificato con
art.3 comma 1 ha diritto al numero di ore di assistenza indicate nel PEI.