Nessun ausilio medico disponibile per la sicurezza in aula e ore di assistenza igienico-personale tagliate a metà: per uno studente di 15 anni affetto da disabilità grave, l’inizio del percorso scolastico si è trasformato in un blocco burocratico durato ben sei mesi. A mettere punto fermo sulla vicenda è stata la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna che, con la sentenza n. 896/2026, ha accertato l’illegittimità dei comportamenti istituzionali e condannato la Città Metropolitana di Cagliari e la ASL al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal minore.
La vicenda nasce dai gravi ostacoli organizzativi che hanno impedito all’alunno, iscritto al primo anno di un Istituto Tecnico, di frequentare le lezioni a partire dal 15 settembre 2025. Da un lato, gli enti coinvolti si sono rimpallati la responsabilità per la fornitura e il collaudo di due presidi sanitari indispensabili per la frequenza in sicurezza: un lettino e un sollevatore. Dall’altro, la Città Metropolitana ha ridotto unilateralmente il servizio di assistenza di base tramite Operatore Socio-Sanitario (OSS) a sole 12 ore settimanali, a fronte delle 24 ore espressamente prescritte nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Nelle motivazioni della decisione, i giudici amministrativi hanno sottolineato principi fondamentali per la tutela dell’integrazione scolastica. Il TAR ha chiarito che l’assistenza di base fornita dall’OSS per i bisogni primari (come l’igiene personale e l’alimentazione) costituisce una pre-condizione indispensabile per la semplice frequenza dell’alunno a scuola, le cui ore non possono essere decurtate per vincoli di bilancio o regolamenti locali.
Inoltre, il Collegio ha respinto le tesi dell’ASL, ribadendo che la fornitura degli ausili individuali spetta per legge all’azienda sanitaria (ex art. 13 della Legge 104/1992), indipendentemente dal fatto che debbano essere impiegati all’interno della struttura scolastica.
Solo a seguito delle ordinanze cautelari del Tribunale, gli enti hanno provveduto ad assegnare le 24 ore di OSS e a completare le verifiche sui presidi, consentendo allo studente di iniziare le lezioni soltanto il 13 marzo 2026.
Constatata la lesione del diritto fondamentale all’istruzione, il TAR ha liquidato in via equitativa il danno esistenziale per i sei mesi di scuola persi:
Oltre alla condanna alle spese di giudizio (pari a 5.000 euro più accessori), i giudici hanno disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza su eventuali profili di danno erariale.