Con una recente sentenza (n. 13960/2026), la Quarta Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha riaffermato la natura di diritto fondamentale dell’istruzione per gli alunni con disabilità, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito non solo a integrare le ore di sostegno mancanti, ma anche al risarcimento del danno esistenziale.
La vicenda riguarda un alunno con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92) frequentante la scuola secondaria di primo grado per 30 ore settimanali. Nonostante la gravità della patologia richiedesse un “sostegno intensivo”, l’amministrazione scolastica aveva assegnato al minore solo 18 ore settimanali di sostegno.
La difesa dell’Amministrazione si basava su un’interpretazione restrittiva del contratto collettivo: poiché l’orario di servizio di un docente di sostegno nelle medie è di 18 ore, il rapporto 1:1 doveva intendersi limitato a tale monte ore. Una tesi che il TAR ha rigettato fermamente, definendola un “equivoco interpretativo”. Secondo i giudici, il diritto al sostegno deve coprire la totalità dell’orario scolastico frequentato quando la gravità della disabilità lo richieda.
La sentenza 13960/2026 chiarisce un punto fondamentale: il diritto all’insegnante di sostegno è “non finanziariamente condizionato”. Citando la Corte Costituzionale, il TAR ha ribadito che è la garanzia dei diritti incomprimibili a dover incidere sul bilancio, e non l’equilibrio finanziario a condizionarne l’erogazione.
Il tribunale ha sottolineato come la normativa recente (d.lgs. 62/2024) abbia introdotto il concetto di “sostegno intensivo” per i casi di disabilità grave, che determina una priorità assoluta negli interventi dei servizi pubblici. La mancata assegnazione di risorse adeguate è stata dunque attribuita a una “cattiva organizzazione della Pubblica Amministrazione”.
L’aspetto più significativo della decisione riguarda l’accertamento del danno esistenziale. Il Collegio ha rilevato che la carenza di sostegno ha causato una significativa regressione nelle condizioni del minore. Le perizie mediche hanno documentato un peggioramento delle autonomie e delle capacità cognitive dell’alunno, con una diminuzione del Quoziente Intellettivo registrata al termine dell’anno scolastico.
Per queste ragioni, il TAR ha liquidato equitativamente la somma di 2.500 euro a titolo di risarcimento, oltre alle spese di lite, sottolineando che ogni singola ora di lezione persa rappresenta un vulnus nel percorso relazionale e di crescita dell’allievo.