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Ammissione al Tfa: illegittimo il D.M. 249/10 nella parte in cui esclude i laureati prima del 1998

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Il Tar Lazio ha accolto il ricorso degli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti e Letterio Donato, difensori dell’associazione sindacale La Voce dei Giusti, con il quale si era dedotta la manifesta irragionevolezza del bando e del presupposto D.M. n. 39/1998, per contrasto all’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, nei confronti dei soggetti laureatisi precedentemente all’entrata in vigore del D.M. n. 39/1998.
Il ricorrente, in possesso di Laurea in Scienze Statistiche conseguita nell’a.a.1995/1996, subiva l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso al corso di Tfa per la classe A039 Geografia per mancanza di uno dei titoli abilitativi previsti dal D.M n. 39/1998 (laurea in geografia, economia e commercio e lettere o, in via transitoria, di qualsiasi laurea purchè conseguita entro l’a.a.1993/94 e nel piano di studi fossero compresi 2 corsi annuali o uno biennale di geografia).
Secondo il Tar Lazio la censura dei legali “appare fondata, in quanto il D.M. n. 39/1998, nell’individuare i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre e i titoli di studio validi ai medesimi fini (solo) se conseguiti entro un determinato periodo, appare pregiudicare la posizione di chi si fosse laureato precedentemente, senza che a ciò corrisponda una reale esigenza di interesse pubblico, con riferimento alle classi di concorso (tra cui quella di geografia) per cui non è stato previsto un regime transitorio.
Tanto più che, nel caso specifico, il ricorrente – come richiesto dalla normativa vigente al momento in cui aveva intrapreso il proprio corso di studi- aveva inserito nel proprio piano di studi due corsi annuali di geografia, al fine di accedere alla classe di concorso A029 per l’insegnamento di geografia nelle scuole secondarie di secondo grado e, in virtù di ciò, dopo la laurea veniva inserito nell’elenco dei soggetti idonei allo svolgimento delle supplenze (c.d. terza fascia).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, vanno annullati, in parte qua, il D.M n. 39/1998, il D.R dell’Università di Firenze del 3 maggio 2012 n. 30888 (art. 2, “requisiti di ammissione”) e il conseguente decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura di cui trattasi”.

T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 3 gennaio 2014, n. 50

Associazione La Voce dei Giusti