Ultimate le operazioni d’immissioni in ruolo gli Uffici territoriali conferiscono le supplenze ai docenti iscritti nelle GAE, nelle GPS prima fascia e negli elenchi aggiuntivi che hanno presentato la domanda per le supplenze, fermo restante la procedura della riconferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, secondo le seguenti tipologie:
• Supplenze annuali fino al 31 agosto, per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili;
• Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili e per le ore d’insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
• Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
In merito alle supplenze annuali e fino al termine delle attività, i docenti individuati dall’UST hanno 5 giorni di tempo per dichiarare l’accettazione o la rinuncia alla supplenza e per perfezionare il contratto condizione necessaria per la presa di servizio.
I docenti che per i motivi più diversi, dovessero rinunciare alla supplenza o non dovessero assumere servizio entro i 5 giorni previsti dalla normativa, perderebbero la possibilità di conseguire altre supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, sia sulla base delle GAE sia dalle GPS, sia dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione per cui i docenti abbiano titolo per l’anno scolastico di riferimento.
I docenti che accettano la nomina a supplente e che assumono regolarmente servizio e per i motivi più disparati abbandonano il servizio, incorrono nella perdita del diritto di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE sia delle GPS sia dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Tale sanzione non è applicata nel caso in cui i docenti nel momento in cui siano individuati per una supplenza annuale si trovino già impegnati in una supplenza ricevuta dalla graduatoria d’istituto.
I docenti in servizio per supplenza, conferita dal dirigente scolastico dalle graduatorie d’istituto, possono lasciare la supplenza per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche.
I docenti individuati quali supplenti dalle graduatorie d’istituto, qualora dovessero rinunciare a detta supplenza, saranno esclusi dalla specifica graduatoria della scuola, mentre possono ricevere supplenze da altre istituzioni.