Una docente ci scrive per avere una consulenza sulla sua domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e ci chiede: “Il mio sindacato mi ha compilato la domanda di assegnazione provvisoria indicando il ricongiungimento al coniuge nel comune X e richiedendo la precedenza legge 104/92 per assistenza al genitore nel comune Y della medesima provincia del comune X. Nelle preferenze la prima sede scelta è il COMUNE Y di assistenza al genitore e solo in seguito è stata espressa la sede del COMUNE X di residenza del coniuge. L’Amministrazione in data 29 luglio ha annullato la domanda per il presunto errore di scelta della preferenza di ricongiungimento. Chi ha ragione? Posso sperare di avere il diritto all’assegnazione provvisoria interprovinciale?“
Il questito postto dalla docente ci consente di chiarire una cosa fondamentale per non sbagliare la compilazione della domanda: “La prima preferenza da esprimere in una domanda di assegnazione provvisoria sono le scuole del comune di ricongiungimento e l’intero comune in cui si intende ricongiungersi. Tale codice sinteti del comune di ricongiungimento è addirittura obbligatorio in caso si vogliano indicare altre scuole o altri codici meccanografici sintetici che si collocano territorialmente al di fuori del Comune X di ricongiungimento“.
Ai sensi dell’art.7, commi 4 e 5, del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 10 luglio 2026, si stabilisce che l’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.
La mancata indicazione del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le
preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento o distretto subcomunale.
Ma particolare attenzione va rivolta all’ultimo periodo dell’art.7 comma 3 del CCNI delle assegnazioni provvisorie, in cui si pecifica una questione importantissima riferita al COMUNE X di ricongiungimento. Nella suddetta norma è riportato: “Tale comune, ovvero il distretto sub-comunale di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.
Quindi la docente avendo inserito per prima il COMUNE Y per assistere il genitore con L.104 art.3 comma 3, ma avendo indicato il COMUNE X di ricongiungimento come ulteriore preferenza successiva al COMUNE Y, ha reso nulla l’intera domanda e non potrà più fruire del diritto alla precedenza per assistere il genitore.
La docente avrebbe dovuto indicare in domanda il ricongiungimento nel COMUNE Y al genitore e indicare, come poi aveva fatto, il COMUNE Y come prima preferenza. Solo successivamente avrebbe dovuto inserire il COMUNE X dove risiede il coniuge.
È utile sapere che a differenza della mobilità territoriale, la mobilità annuale consente ai docenti coniugati di non essere obbligati al ricongiungimento al coniuge, ma di potere optare, secondo le proprie esigenze, di ricongiungersi al genitore o anche al figlio. Quindi i docenti coniugati possono scegliersi il familiare a cui ricongiugnersi senza l’obbligo di chiedere necessariamente, come accade nella mobilità territoraile, il ricongiungimento al coniuge.
Nel caso in specie la docente, proprio in virtù della precedenza ai sensi della L.104/92 art.33 commi 3 e 5, avrebbe dovuto chiedere ricongiungimento al genitore nel comune Y e quindi fruire in tal modo anche della precedenza per tutta la provincia. Quindi avrebbe fatto bene e in corenza con la richiesta di ricongiungimento, indicare come prima preferenza della domanda di assegnazione provvisoria proprio il COMUNE Y.
Quindi l’annullamento della domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla docente è un atto dovuto da parte dell’Amministrazione. Possiamo dire che la decisione di annullare la domanda è corretto e che l’errore commesso non è sanabile.