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Approvata la legge sui “congedi parentali”

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Ridurre – in un futuro più o meno immediato – il problema della denatalità: è questo l’obiettivo dichiarato della maggioranza parlamentare che ha approvato il 22 febbraio la nuova legge sui "congedi parentali", ufficialmente intitolata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Il provvedimento – che è stato votato in via definitiva alla Camera – consentirà ai genitori di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 11 mesi entro i primi 8 anni di vita del bambino.

La legge – 28 articoli in tutto – riconosce e valorizza il ruolo attivo del padre
ma non trascura i problemi legati ai nuovi contesti familiari; la "filosofia" complessiva del provvedimento è chiaramente descritta nell’articolo di apertura che richiama i tre punti-cardine della legge:

1) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap
2) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione

3) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale

In concreto, nei primi otto anni di vita del bambino i due genitori  potranno usufruire, anche contemporaneamente, di permessi per seguire i figli: complessivamente potranno essere concessi 11 mesi di congedo, con un limite massimo di 6 mesi per ciascun genitore.

Questi gli altri punti significativi della legge

1) Il genitore "single" potrà usufruire di dieci mesi di permesso
2) Per i genitori adottivi o affidatari sono previsti criteri particolari: chi ha un bambino di età compresa tra i 6 e i 12 anni potrà usufruire di congedi nei primi tre anni di permanenza del bambino nella nuova famiglia.

3) Nel caso di gemelli le ore di permesso per allattamento nel primo anno sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal papà.

4) Facilitazioni anche nei casi di malattia dei figli: nei primi tre anni di vita i genitori si possono assentare senza particolari limiti; dai tre agli otto anni sono concessi permessi fino ad un massimo di cinque giorni all’anno per ciascun genitore.

La legge dispone poi diverse agevolazioni per le aziende che offrono contratti di che favoriscono la flessibilità dell’orario (per questa voce è prevista la possibilità di utilizzare le somme accantonate sul fondo nazionale per l’occupazione fino ad un massimo di 40 miliardi).

L’articolo 2 del provvedimento prevede infine che il Ministero per la solidarietà sociale in accordo con quello del lavoro e della previdenza sociale promuovano apposite campagne informative per divulgare e rendere operativa i contenuti della legge.