Home Personale Assegnazione docenti alle classi, molti temono un forte libertinaggio

Assegnazione docenti alle classi, molti temono un forte libertinaggio

CONDIVIDI

Sono molti i segnali che prospettano l’intenzione, da parte dei dirigenti scolastici, di assegnare i docenti alle classi senza avere vincoli di nessun genere.

Qualche Dirigente scolastico ha già espresso la volontà di agire con assoluta libertà e senza seguire particolari criteri o norme contrattuali sull’assegnazione dei docenti alle classi.

In qualche collegio dei docenti di Istituti di Istruzione superiore che contengono sezioni associate in altri comuni, il dirigente scolastico ha fatto sapere che per il 2017/2018 sarà sua libera discrezione assegnare i docenti ai plessi, anche quelli fuori comune, e ovviamente alle classi, senza essere vincolato a qualsiasi criterio.

In altri collegi dei docenti il Ds avrebbe specificato che il docente di A011 (italiano e latino) del liceo potrebbe essere assegnato all’insegnamento del solo italiano (A012) al tecnico commerciale e che il titolare di A027 (matematica e fisica) del liceo scientifico, potrebbe trovarsi destinato all’insegnamento della sola matematica (A026) all’industriale della stessa istituzione scolastica.

 

{loadposition facebook}

 

In buona sostanza con l’introduzione del codice meccanografico unico che raggruppa diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado, i dirigenti scolastici pensano di potere utilizzare una sorta di flessibilità per quanto riguarda l’assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi di concorso, alle classi e anche ai comuni.

Quello che emerge è il timore diffuso di un forte libertinaggio, da parte dei dirigenti scolastici, per quanto attiene l’assegnazione dei docenti alle loro cattedre di insegnamento.

Ma come stanno realmente le cose? Esiste realmente questo rischio? Normativamente il rischio non esiste, in quanto non sta nella possibilità dei dirigenti scolastici cambiare la classe di concorso di titolarità di un docente. Per cui chi è titolare in A011 non potrà essere assegnato all’insegnamento dell’A012 e viceversa, come chi è titolare in A027 non potrà essere assegnato all’insegnamento dell’A026. In buona sostanza un docente titolare in una classe di concorso non può essere assegnato all’insegnamento di un’altra classe di concorso. Questo tipo di decreto di assegnazione del docente alla cattedra sarebbe facilmente impugnabile. Per quanto riguarda invece l’assegnazione del docente alle classi è ancora in vigore la norma per cui il dirigente scolastico debba assegnare, salvo motivazioni esclusivamente oggettive, le classi sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto.

Infatti è utile ricordare che l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 297/94 dispone che il consiglio di circolo o di istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse. L’art. 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94 dispone ancora che il dirigente scolastico convoca il collegio dei docenti che deve esprimere il suo parere sui precedenti criteri, parere che non sarà vincolante ma che avrà il suo peso in caso di contenzioso. Infine bisogna sottolineare che l’assegnazione dei docenti alle classi è tornata ufficialmente in contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 6 del vigente CCNL scuola. Infatti è importante sottolineare che al comma 7 dell’art.3 del contratto sulla mobilità è scritto:” ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017”.

{loadposition carta-docente}