
Con il rinnovo del CCNI per il triennio 2025/2028 sono state introdotte delle significative novità riguardanti le deroghe al vincolo triennale, ai punteggi per motivi familiari. Novità che sicuramente incideranno nelle assegnazioni provvisorie, la cui procedura dovrebbe essere avviata entro la fine del mese di giugno o al massimo nei primi giorni del mese di luglio a seguito della sottoscrizione del CCNI sulla mobilità annuale.
Esigenze di famiglia
L’assegnazione provvisoria, è un provvedimento annuale che consente a chi opera lontano dal comune di residenza della famiglia o a chi ha necessità di cure in un determinato comune, di operare in una sede diversa da quella di titolarità. Fermo restante che con la richiesta dell’assegnazione provvisoria si perde il punteggio della continuità ad eccezione del docente trasferito quale soprannumerario che ha fatto domanda condizionata per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
Chi può fare la domanda di assegnazione provvisoria
Possono fare domanda per beneficiare dell’assegnazione provvisoria i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato che:
• Usufruiscono della deroga per il vincolo triennale;
• Hanno esigenze legate a motivi di famiglia;
• Hanno gravi esigenze di salute personali;
• Donne vittime di violenza con certificazione.
Chi è soggetto al vincolo triennale
• Docenti neo immessi in ruolo da GPS prima fascia sostegno o da concorsi (es. concorso ordinario) che hanno ottenuto la sede definitiva;
• Chi ha ottenuto trasferimento su domanda volontaria in una delle preferenze espresse (non in caso di trasferimento d’ufficio o su sede non richiesta).
Tuttavia, anche in questi casi è possibile chiedere assegnazione provvisoria se rientrano nelle eccezioni sotto elencate (104, figli, ricongiungimento ecc.).
Deroga ai vincoli triennali
Il CCNI 2025/2028 pur confermando il vincolo triennale, prevede la deroga a tale vincolo per i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• Docente genitore di figlio o figlia che compie 16 anni entro il 31 dicembre del 2025; (in questa voce sono considerati anche i genitori adottivi o affidatari per i quali il vincolo è annullato fino alla maggiore età del soggetto adottato o affidato);
• Docente figlio o figlia di genitore ultra sessantacinquenne che compie gli anni entro il 31 dicembre del 2025;
• Docente che usufruisce dell’art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992
• Docente che usufruisce dell’art. 21 delle legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi;
• Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.
Ulteriori deroghe
Oltre ai casi suddetti sono derogati alla permanenza triennale nella stessa scuola i docenti che fruiscono dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001nell’ordine di seguito indicato:
1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità grave:
2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
Punteggio spettante
Considerato che l’assegnazione provvisoria si pone il fine di soddisfare le esigenze di famiglia il CCNI 2025/2028 ha implementato il punteggio e possiamo con un certo margine di certezza che anche per l’assegnazione provvisoria il punteggio per motivi di famiglia sarà implementato come per la mobilità che ha previsto:
• Punti 6 per avvicinamento al coniuge /parte dell’unione civile/convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli;
• Punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni;
• Punti 4 per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro;
• Punti 6 per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.
Richieste sedi
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta su posto provinciale o interprovinciale, fermo restante che si possono chiedere scuole, comuni e distretti di ogni ordine e grado di scuola se in possesso del titolo di studio e l’abilitazione per l’insegnamento specifico.