Con la conversione in legge n° 50 del decreto 19 del 2026 pubblicata in gazzetta ufficiale n° 91 del 20 aprile 2026, diventa operativa la deroga per i docenti con genitori ultra sessantacinquenni che era stata eliminata dall’organismo di controllo nel CCNI sulle assegnazioni provvisorie sottoscritto nel 2025, mentre non è stata approvata la deroga per i figli fino ai sedici anni, che resta fino ai quattordici.
L’assegnazione provvisoria, è un provvedimento annuale che consente a chi opera lontano dal comune di residenza della famiglia o a chi ha necessità di cure in un determinato comune, di operare in una sede diversa da quella di titolarità. Fermo restante che con la richiesta dell’assegnazione provvisoria si perde il punteggio della continuità ad eccezione del docente trasferito quale soprannumerario che ha fatto domanda condizionata per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
Possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti con contratto a tempo indeterminato, che:
• Hanno superato il vincolo triennale e che chiedono l’avvicinamento a un familiare residente nella stessa abitazione da almeno tre mesi prima della data di scadenza della presentazione della domanda
• Coloro che usufruiscono di una delle deroghe previste dalla normativa vigente.
Deroghe previste
Al fine di poter presentare la domanda di assegnazione provvisoria da parte dei docenti nel vincolo triennale previste dalla normativa vigente, per l’anno scolastico 2026/2027, sono state previste delle deroghe per coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:
• Disabilità personale (art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992 o dell’art. 21 della legge 104/1992 con un grado d’invalidità superiore ai due terzi);
• Figli di genitori ultra sessantacinquenni o che compiono i sessantacinque anni entro il 31 dicembre del 2026
• Genitori di figli minori di 14 anni o che li compiono entro il 31 dicembre del 2026. Fermo restante che hanno diritto a usufruire di tale deroga anche i genitori adottivi o affidatari per i quali il vincolo è annullato fino alla maggiore età del soggetto adottato o affidato;
Possono fare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che usufruiscono dell’art. 42 del Decreto legislativo 151 del 2001 secondo il seguente ordine:
1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave:
2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).