Home Mobilità Assegnazioni provvisorie docenti e Ata, sciogliamo gli ultimi dubbi

Assegnazioni provvisorie docenti e Ata, sciogliamo gli ultimi dubbi [Rivedi la Diretta]

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I tempi per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2022/2023 per i docenti scadranno il 4 luglio, mentre per il personale Ata c’è tempo fino all’11 luglio.

In ragione di tali scadenze domani, venerdì 1° luglio 2022, alle ore 16, ci sarà una diretta live de La Tecnica della Scuola per chiarire gli ultimi dubbi sulla presentazione delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti e del personale Ata. Alla diretta parteciperanno gli esperti di normativa scolastica e diritto scolastico, prof. Lucio Ficara e avv. Dino Caudullo.

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Ricordiamo i principali passaggi per la presentazione delle istanze.

Punteggio per le utilizzazioni

Per il calcolo del punteggio delle utilizzazioni bisogna usare, anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità 2019/2022. In particolar modo è importante sottolineare che il punteggio per le utilizzazioni si computa facendo uso delle tabelle dei movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda.

In buona sostanza il servizio pre ruolo è calcolato 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per ogni anno scolastico successivo al quarto anno. Per cui se complessivamente un docente avesse un pre ruolo di 12 anni, totalizzerebbe per questo tipo di servizio 28 punti. Infatti per i primi 4 anni di pre ruolo avrebbe 12 punti e per gli altri 8 altri 16 punti, per un totale di 28 punti.

Per il servizio di ruolo, ovvero del ruolo di attuale appartenenza, l’insegnante potrà calcolare 6 punti per ogni anno di servizio. In caso di continuità del servizio, senza avere mai avuto soluzione di continuità, spettano 2 punti ogni anno fino al compimento del quinquennio e 3 punti ogni anno per gli anni successivi al quinquennio.

Tuttavia, come specificato dal CCNI delle utilizzazioni 2019-2022 la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola è formulata, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della suddetta ipotesi di CCNI, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale compie servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.

Per attribuire il punteggio riferito alla domanda di utilizzazione, basta prendere il punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2022/2023 e a questo si aggiungeranno i 6 punti dell’anno in corso e l’eventuale punteggio (2 o 3 punti) di continuità del servizio. Ovviamente si possono anche aggiungere i punti dei titoli acquisiti entro e non oltre la data del 4 luglio 2022.

Punteggio assegnazioni provvisorie

Per l’assegnazione provvisoria non si calcola il punteggio dell’anzianità del servizio e nemmeno quella dei titoli culturali, ma si calcola solamente il punteggio delle esigenze di famiglia.

Per il ricongiungimento ai figli, al coniuge ovvero alla parte dell’unione civile o ai genitori spettano 6 punti (Ogni docente è libero di scegliere a chi ricongiungersi tra figli, coniuge o genitori) . Bisogna specificare che nel caso di ricongiungimento al genitore che non abbia più di 65 anni, non spetta alcun punteggio.

Per i figli di età inferiore ai 6 anni spettano 4 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 6 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento), mentre per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni spettano 3 punti (punteggio che spetta anche se il figlio ha compiuto i 18 anni nell’anno solare in cui si svolge il movimento).

Per la cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto spettano altri 6 punti.

Ovviamente, oltre il punteggio che ha la sua rilevanza, c’è anche da tenere conto delle precedenze ai sensi dell’art.8 del CCNI mobilità annuale 2019/2022 del 12 giugno 2019. Tali precedenze sono messe in ordine di importanza e indicate con i numeri romani da I a VIII.