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23.07.2026

Assegnazioni provvisorie personale Ata, compilazione dell’istanza possibile inviarla dal 23 luglio al 4 agosto

È utile sapere che il personale ATA potrà presentare le istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, attraverso la compilazione del modello cartaceo e l’invio tramite PEC all’ufficio scolastico provinciale di destinazione, dal 23 luglio al 4 agosto 2026. Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio 2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Richiesta assegnazione provvisoria Ata

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici preferenze e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
− ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
− ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
− ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art.33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che sia prodotta la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;

− per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
− ricongiungimento al genitore.

Documentazione allegata

Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. Il personale A.T.A. che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli, ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016, ai parenti o affini conviventi, per ricongiungimento ai fini dell’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Se nel comune di ricongiungimento non esistono istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il richiedente, è possibile indicare il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare o, in via residuale, il comune viciniore in cui esista una istituzione scolastica richiedibile. Gli assistenti tecnici del primo ciclo possono partecipare alle operazioni per la scuola capofila della rete di scuole che abbia un plesso nel comune di ricongiungimento.
Tale comune, ovvero il distretto sub-comunale di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

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