Tra regolamenti e aggiornamenti contrattuali, non sempre è semplice orientarsi. Eppure, per il personale ATA, esistono precise possibilità di richiedere permessi brevi legati a necessità mediche, senza cadere nelle incertezze interpretative. Ma quali sono le regole? E soprattutto, come funziona il calcolo delle ore, quali sono i limiti e cosa accade sul piano economico?
L’articolo 69 del CCNL 2019/2021 (che abroga il precedente art. 33 del contratto del 2018) disciplina le assenze brevi per motivi di salute. Oltre ad altre tipologie di permessi orari, il personale ATA ha diritto a 18 ore per anno scolastico, utilizzabili esclusivamente per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche.
Ai fini del periodo di comporto (cioè il limite oltre il quale può decadere il diritto alla conservazione del posto), i permessi brevi sono assimilati alle assenze per malattia. Il calcolo segue una logica convenzionale: ogni sei ore fruite su base oraria corrispondono a una giornata intera di assenza.
In linea generale, i permessi brevi non comportano decurtazioni dello stipendio accessorio nei primi 10 giorni. Fa eccezione solo l’eventualità in cui il permesso venga richiesto per l’intera giornata: in quel caso, si applicano le stesse decurtazioni previste per l’assenza per malattia.
Attenzione: i permessi non sono cumulabili nella stessa giornata con altri permessi a ore o con i riposi compensativi, fatta eccezione per quelli previsti dalla Legge 104/1992 o dal d.lgs. 151/2001.
Per il personale ATA part-time, le ore disponibili sono rimodulate proporzionalmente al monte orario contrattuale.
La richiesta va presentata almeno tre giorni prima, salvo urgenze documentate. In caso di necessità, è possibile inoltrare la domanda nelle 24 ore precedenti la fruizione, comunque non oltre l’inizio dell’orario lavorativo.
Il permesso deve essere giustificato da un’attestazione, redatta dalla struttura (anche privata) che ha erogato la prestazione sanitaria. Il documento deve indicare anche l’orario e può essere trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura stessa.
Infine, questi permessi non annullano il diritto a usufruire di permessi per motivi familiari o personali, né quelli per il recupero di prestazioni straordinarie, che restano regolati dalla disciplina economico-giuridica vigente.