Registrati
26.09.2026

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica: criteri, procedure e responsabilità delle scuole

Con l’avvio di ogni anno scolastico, le istituzioni scolastiche sono chiamate a garantire agli alunni e alle alunne che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica il diritto a svolgere attività alternative. Si tratta di un obbligo preciso per le scuole e di un diritto pienamente riconosciuto in tutti gli ordini e gradi, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.

Le attività alternative non sono un semplice “riempitivo”; rappresentano un’attività educativa che deve essere organizzata con cura, nel rispetto della normativa e delle procedure previste per la nomina dei docenti incaricati.

Criteri di individuazione dei docenti

La selezione dei docenti incaricati delle attività alternative segue un ordine di priorità definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota n. 26482 del 7 marzo 2011, finalizzata a ottimizzare le risorse e contenere la spesa pubblica obbligando i dirigenti ad attenersi alla seguente sequenza:

  1. Personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola, già retribuito per l’intero orario di servizio;
  2. Docenti disponibili a svolgere ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
  3. Personale supplente già titolare di altro contratto, cui viene esteso l’orario fino al completamento della cattedra;
  4. In via residuale, personale supplente appositamente assunto per il tempo necessario.

Chi non può essere nominato

Oltre ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e i docenti che insegnano nella stessa classe in cui si svolgono le attività alternative non possono essere nominati:

  • Docenti con cattedra esterna impegnati nel completamento dell’orario nella scuola di titolarità;
  • Docenti con contratto di supplenza breve;
  • Docenti in maternità.

Retribuzione: modalità e criteri

La retribuzione delle attività alternative varia in base allo stato giuridico del docente incaricato:

  • Il conferimento della nomina a personale a disposizione della scuola non comporta oneri aggiuntivi, poiché già retribuito per l’intero orario di servizio;
  • Il conferimento della nomina a docenti interni (di ruolo o a tempo determinato) per le ore eccedenti, fino a un massimo di 6 settimanali, sono liquidate come ore eccedenti assimilate al trattamento economico fondamentale;
  • Il conferimento della nomina a supplenti con contratto già attivo prevede una estensione del contratto principale fino al completamento dell’orario di cattedra con la relativa retribuzione.
  • Nel caso di conferimento della nomina a supplenti appositamente assunti viene stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, con spesa gravante sulle partite di spesa fissa del MEF.

Limiti orari da rispettare

I dirigenti scolastici nel conferire l’incarico, devono prestare particolare attenzione ai limiti orari previstivi al fine di evitare irregolarità contrattuali e economici:

  • Infanzia e primaria: non superare le 24 ore settimanali complessive;
  • Secondaria di primo e secondo grado: massimo 6 ore eccedenti settimanali oltre l’orario di cattedra.

Il ruolo del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico, dopo aver verificato le scelte delle famiglie in fase di iscrizione, procede a:

  1. Costituire i gruppi di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica;
  2. Emanare una circolare interna per raccogliere la disponibilità dei docenti di ruolo o con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
  3. Qualora non vi siano docenti disponibili, ricorrere alla graduatoria d’istituto, dichiarando sotto la propria responsabilità l’impossibilità di coprire l’insegnamento con ore eccedenti.
  4. eventuale interpello.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate