Non basta eccellere nelle materie di indirizzo se le lacune in altre discipline sono ritenute “profonde e diffuse”. Lo ha stabilito il TAR per la Lombardia, che con una recente sentenza (n. 3980/2026) ha confermato la non ammissione alla classe quarta di una studentessa di un Istituto Tecnico Sperimentale di Milano, indirizzo Scienze Umane.
La vicenda ha avuto origine al termine dello scrutinio finale del 9 giugno 2026, quando il Consiglio di Classe ha deliberato la bocciatura dell’alunna, che aveva riportato insufficienze in matematica, fisica e inglese. I genitori della ragazza hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che la figlia avesse ottenuto ottimi risultati nelle materie caratterizzanti il percorso di studi, come italiano, storia, filosofia, latino e scienze umane.
Secondo la difesa della famiglia, l’insufficienza in fisica sarebbe emersa solo nelle ultime settimane dell’anno, privando la studentessa del tempo necessario per recuperare. Inoltre, veniva contestata una presunta mancanza di motivazione nel verbale di scrutinio, che a detta dei ricorrenti si sarebbe basato esclusivamente sul numero matematico delle insufficienze senza valutare il percorso globale.
Il TAR Lombardia (Sezione Quinta) ha però respinto punto per punto le tesi della famiglia. Dalle carte processuali è emerso che le criticità in fisica, matematica e inglese non erano affatto una sorpresa dell’ultimo minuto: erano già state segnalate nello scrutinio intermedio di gennaio.
I giudici hanno evidenziato come la scuola avesse attivato regolarmente i corsi di recupero. In particolare, la studentessa aveva sostenuto una prova di recupero a fine gennaio ottenendo un voto di 3/10, seguito da un ulteriore esito negativo in una verifica orale a fine maggio. Nonostante un piccolo disguido comunicativo iniziale (una nota inviata erroneamente a un’altra alunna e poi corretta), la famiglia era pienamente consapevole delle difficoltà della ragazza.
Un punto cruciale della sentenza riguarda la discrezionalità tecnica del corpo docente. Il Tribunale ha ribadito che spetta esclusivamente alla scuola valutare se le lacune siano tali da impedire il passaggio alla classe successiva.
Nella motivazione della bocciatura, il Consiglio di Classe aveva infatti sottolineato che le carenze non erano superficiali, ma riguardavano “competenze fondamentali per il proseguimento del percorso di studi”, rendendo impossibile la sospensione del giudizio (il cosiddetto “debito formativo”). I giudici hanno chiarito che eventuali disfunzioni organizzative nelle attività di recupero non annullano la legittimità di una bocciatura se la preparazione dello studente risulta oggettivamente insufficiente.
Con questa sentenza, il TAR ha confermato la validità della decisione scolastica, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il verdetto sottolinea ancora una volta come il successo in alcune materie non possa compensare gravi lacune in ambiti ritenuti essenziali dai docenti per la maturazione scolastica complessiva.