Con una sentenza destinata a far discutere, la Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza 13961/2026) ha annullato la mancata ammissione alla classe terza di uno studente di un Liceo Scientifico a indirizzo sportivo. Al centro della vicenda giudiziaria vi è il mancato rispetto delle tutele previste per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e la violazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Il contenzioso ha avuto inizio nell’agosto del 2025, quando il Consiglio di Classe aveva deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva. I genitori avevano impugnato la decisione denunciando la mancata applicazione delle misure dispensative e compensative.
Inizialmente, il Tribunale aveva concesso una misura cautelare, ordinando alla scuola di far ripetere gli esami di recupero garantendo l’uso degli strumenti previsti dalla normativa. Tuttavia, anche dopo la sessione suppletiva, l’istituto aveva confermato la bocciatura, portando i genitori a presentare motivi aggiunti al ricorso.
Secondo quanto emerso dagli atti, nonostante il PDP dello studente prevedesse esplicitamente la dispensa dalla redazione di compiti scritti complessi e l’uso di strumenti compensativi per calcoli e formule, i docenti hanno somministrato quesiti di “particolare complessità”. Il Collegio ha rilevato che sono stati proposti testi problematici e algoritmi di calcolo da cui lo studente doveva essere esentato.
Inoltre, è stata accertata la violazione dell’obbligo di revisione del PDP entro il primo trimestre dell’anno scolastico, un adempimento previsto dalle Linee Guida ministeriali ma non attuato dall’istituto. Per i giudici, questo comportamento ha configurato una lesione del diritto all’istruzione e allo studio costituzionalmente garantito.
Una parte significativa della sentenza riguarda la richiesta di risarcimento danni. Sebbene il TAR abbia respinto la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale (lucro cessante dovuto al ritardo nell’ingresso nel mondo del lavoro), ritenendo non fornite prove sufficienti sulla futura carriera dello studente, ha invece riconosciuto il danno morale soggettivo.
Il Tribunale ha stabilito che una bocciatura ingiusta provoca inevitabilmente nell’alunno “patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia”. Per questa sofferenza interiore, i giudici hanno stimato equo liquidare un importo di 1.500 euro a carico del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Scientifico.
La sentenza n. 13961/2026 non solo annulla gli atti che negavano l’ammissione alla classe terza, ma condanna le amministrazioni resistenti anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro. Il provvedimento ribadisce l’obbligo inderogabile per le istituzioni scolastiche di personalizzare i percorsi di verifica per gli studenti con diagnosi di DSA, affinché la valutazione non diventi uno strumento di esclusione ma di reale verifica delle competenze acquisite in relazione alle abilità del singolo.