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Bocciato agli esami di recupero, per il TAR ha diritto di vedere i compiti dei compagni: la verifica della parità di trattamento prevale sulle esigenze di riservatezza

Diritto di difesa e trasparenza scolastica battono i paletti della riservatezza e della burocrazia. Con la sentenza n. 01476/2026, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha stabilito che lo studente non ammesso alla classe successiva dopo gli esami di recupero ha diritto di accedere agli atti e agli elaborati dei propri compagni di classe. L’accesso serve infatti a consentire la verifica dell’uniformità dei criteri di valutazione e il rispetto del principio di parità di trattamento.

La vicenda: dalla sospensione del giudizio al ricorso

La controversia nasce dagli esiti dell’anno scolastico 2024/2025 presso un Liceo Scientifico Statale. Al termine delle lezioni, un alunno di quarta superiore si è visto sospendere il giudizio a causa delle valutazioni insufficienti riportate in italiano e latino. Dopo aver sostenuto le prove di recupero nell’agosto del 2025, il Consiglio di Classe ha confermato le insufficienze, deliberando la non ammissione dell’alunno al quinto anno.

A quel punto, lo studente ha avviato una richiesta di accesso procedimentale ai sensi della Legge 241/1990 per visionare verbali, griglie di valutazione, registri e gli elaborati sia propri sia dei compagni di classe coinvolti negli esami di riparazione. Di fronte all’ostacolo opposto dall’istituto scolastico – che ha negato l’esibizione dei compiti e dei verbali relativi agli altri studenti – il ragazzo si è rivolto alla giustizia amministrativa.

Il no della scuola: “Privacy dei minori e impossibilità di anonimizzare”

L’istituto scolastico aveva giustificato il proprio diniego adducendo diverse motivazioni tecniche e giuridiche:

  1. Impossibilità di garantire l’anonimato, visto l’esiguo numero di studenti coinvolti nella classe e la natura delle prove a risposta aperta;
  2. Assenza di utilità comparativa, trattandosi di prove prive di automatismi correttivi oggettivi;
  3. Tutela rafforzata dei minori e assenza di un interesse diretto per finalità meramente esplorative;
  4. La natura delle prove di recupero, intese come accertamento interno e non come vero e proprio esame pubblico.

In sede giudiziaria, l’Avvocatura dello Stato ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso, eccependo sia la presunta tardività dell’azione, sia la mancanza di interesse attuale del ricorrente a causa del decorso dei termini per impugnare direttamente il provvedimento di bocciatura.

La decisione del TAR: l’accesso agli atti è un diritto autonomo

Il collegio giudicante ha spazzato via le obiezioni preliminari dell’Amministrazione. I giudici hanno ribadito, in conformità con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la legittimazione all’accesso agli atti possiede un’autonomia concettuale distaccata dalla sorte del giudizio principale. La Pubblica Amministrazione non può dunque valutare preventivamente se il documento sia “decisivo” o “utile” per la difesa del cittadino.

Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando che per contestare presunte disparità di trattamento – come difformità nella durata delle prove, nella presenza di testimoni o nella formulazione delle domande – la comparazione con gli elaborati degli altri studenti risulta uno strumento strettamente indispensabile.

Privacy e minori

Di particolare rilievo è il passaggio della sentenza dedicato alla riservatezza. Il TAR ha chiarito che il bilanciamento tra privacy e diritto di difesa va effettuato considerando l’età dei soggetti al momento della richiesta di accesso e non a quello di svolgimento della prova. Nel caso in esame, i controinteressati erano ormai già maggiorenni o in prossimità dei 18 anni, fattore che affievolisce la tutela rafforzata prevista per i minori.

Inoltre, i giudici hanno sancito che le difficoltà tecniche nel garantire l’anonimato non costituiscono una ragione sufficiente per negare l’accesso. La scuola sarà quindi tenuta a consegnare la documentazione richiesta previa adozione delle sole misure necessarie a oscurare i dati identificativi degli studenti.

L’ordine dei giudici: documenti entro 30 giorni e condanna alle spese

La sentenza ha così annullato il provvedimento di diniego emanato dall’istituto scolastico, ordinando l’esibizione e il rilascio di copia di tutti i documenti richiesti entro trenta giorni. La Pubblica Amministrazione soccombente è stata inoltre condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio in favore del ricorrente.

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