Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da una studentessa contro l’esito non positivo dell’Esame di Stato sostenuto nell’anno scolastico 2022/2023. La decisione, contenuta nella sentenza N. 01253/2026, stabilisce che la mancata promozione non è imputabile a negligenze dell’istituto scolastico, bensì a un difetto di preparazione della candidata.
Il contenzioso nasce dall’impugnazione delle griglie di valutazione delle prove scritte, del colloquio orale e dei relativi verbali della commissione d’esame e del Consiglio di Classe di un Istituto Tecnico di Reggio Emilia. La studentessa sosteneva che la scuola avesse tenuto una condotta omissiva e negligente per non aver predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o misure compensative specifiche in vista dell’Esame di Stato.
Secondo quanto rappresentato dai genitori e riportato in una relazione psicologica prodotta nel maggio 2023, la ragazza manifestava importanti problematiche psicologiche ed emotive, accompagnate da ripercussioni fisiche come il dimagrimento, riconducibili alla sfera dei Bisogni Educativi Speciali (BES).
Nella sentenza resa dal collegio giudicante, il TAR ha evidenziato come la ragazza non risultasse affetta da DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) né da patologie clinicamente inquadrabili.
L’Amministrazione scolastica ha dimostrato di aver sistematicamente supportato l’alunna durante l’intero percorso di studi, ammettendola negli anni precedenti. Inoltre, sebbene la relazione clinica fosse stata prodotta oltre il termine ministeriale del 31 marzo previsto per le classi terminali e fosse priva di una specifica diagnosi, il Consiglio di Classe aveva deliberato a maggioranza l’ammissione dell’alunna alla Maturità, tenendo conto proprio del suo stato emotivo e del buon comportamento.
I giudici amministrativi hanno sottolineato che l’operato dei docenti si è rivelato pienamente coerente con la normativa di riferimento, attento alle segnalazioni della famiglia ma trasparente riguardo alle carenze pregresse dell’alunna. Poiché l’Esame di Stato costituisce una prestazione unica e non recuperabile in momenti successivi, l’esito insufficiente delle prove va attribuito esclusivamente alle lacune nello studio.
Respingendo le doglianze della ricorrente, il Tribunale ha disposto la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 euro oltre agli accessori di legge.