Home Università e Afam Borse di studio Erasmus Plus, esenti IRPEF/IRAP solo se erogate agli studenti

Borse di studio Erasmus Plus, esenti IRPEF/IRAP solo se erogate agli studenti

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardante le borse di studio Erasmus plus.

In particolare, il quesito fa riferimento all’articolo 1, comma 50, della legge n. 208 del 2015, il quale riconosce agli studenti che partecipano al programma Erasmus Plus (università e AFAM) l’esenzione, ai fini IRPEF ed IRAP, delle relative borse di mobilità internazionale che usufruiscono del cofinanziamento nazionale.

Il regime agevolativo riconosciuto, ai fini IRPEF, agli studenti può essere esteso anche al personale docente e amministrativo e, conseguentemente, applicare l’esenzione, ai fini IRAP, alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario? Inoltre, se l’esenzione ai fini IRPEF può essere applicato alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione interessa solo gli studenti e non le borse di studio erogate per docenti e personale amministrativo. Questo perché il suddetto personale è titolare
di reddito di lavoro dipendente e conseguentemente non potrà essere titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Infine, in relazione all’applicabilità dell’esenzione IRPEF alle borse di mobilità per il tirocinio post laurea, laddove tali somme non rappresentino per gli studenti un incentivo di carattere economico diretto a sostenere una loro specifica attività di studio, ma siano assegnati con lo scopo di garantire il buon esito del progetto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali borse di studio, laddove si sostanzino in meri rimborsi spese, anche forfetari, ma di modico valore, non assumano rilevanza reddituale ai fini dell’IRPEF.